Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Un contratto è incompleto se le parti non concordano su tutti gli elementi negoziali, portando alla nullità per mancanza dell'oggetto.
  • La volontà delle parti di concludere un contratto resta anche se lasciano alcune clausole a future negoziazioni o a un terzo.
  • Il diritto italiano separa la conclusione dalla validità del contratto, mentre il diritto europeo li unisce come elementi di perfezionamento.
  • L'incompletezza negoziale può impedire la piena esecuzione dell'accordo tra le parti, influenzando il rapporto giuridico patrimoniale.
  • La verifica della volontà delle parti è essenziale per determinare la conclusione effettiva di un contratto incompleto.

Indice

  1. Incompleto e nullo
  2. Volontà e conclusione
  3. Diritto italiano vs europeo
  4. Conseguenze dell'incompletezza

Incompleto e nullo

Fino al momento in cui le parti non si mettono d’accordo su tutti gli elementi negoziali, il contratto sarà necessariamente incompleto. Ma se il terzo non effettua la determinazione e le parti non si accordano per sostituirlo, l’incompletezza non potrà essere sanata: si sancisce la nullità del contratto per mancanza dell’oggetto.

Volontà e conclusione

Il fatto che le parti abbiano intenzionalmente lasciato la fissazione del contenuto di una determinata clausola a future negoziazioni o all’arbitrio di un terzo non impedisce la conclusione del contratto se le parti stesse avevano effettivamente intenzione di concluderlo. Quindi, si pone la c.d. quaestio voluntatis: occorre accertare la volontà delle parti di concludere o meno il contratto.

Diritto italiano vs europeo

Mentre il diritto italiano considera conclusione e validità del contratto come due momenti distinti, il diritto europeo tende ad accomunarli: la volontà di vincolarsi giuridicamente e l’accordo che fra le parti si instaura sono elementi sufficienti a sancire il perfezionamento e l’efficacia del contratto.

Conseguenze dell'incompletezza

L’incompletezza negoziale produce varie e significative conseguenze sull’accordo cui le parti pervengono al fine di costituire, modificare o estinguere il rapporto giuridico patrimoniale. La prima attiene all’impossibilità di considerare il contratto effettivamente concluso. Ciò impedisce di dare piena esecuzione all’accordo dei contraenti.

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