Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Un contratto è incompleto se le parti non concordano su tutti gli elementi negoziali, portando alla nullità per mancanza dell'oggetto.
  • La volontà delle parti di concludere un contratto resta anche se lasciano alcune clausole a future negoziazioni o a un terzo.
  • Il diritto italiano separa la conclusione dalla validità del contratto, mentre il diritto europeo li unisce come elementi di perfezionamento.
  • L'incompletezza negoziale può impedire la piena esecuzione dell'accordo tra le parti, influenzando il rapporto giuridico patrimoniale.
  • La verifica della volontà delle parti è essenziale per determinare la conclusione effettiva di un contratto incompleto.

Incompletezza negoziale

Fino al momento in cui le parti non si mettono d’accordo su tutti gli elementi negoziali, il contratto sarà necessariamente incompleto. Ma se il terzo non effettua la determinazione e le parti non si accordano per sostituirlo, l’incompletezza non potrà essere sanata: si sancisce la nullità del contratto per mancanza dell’oggetto.
Il fatto che le parti abbiano intenzionalmente lasciato la fissazione del contenuto di una determinata clausola a future negoziazioni o all’arbitrio di un terzo non impedisce la conclusione del contratto se le parti stesse avevano effettivamente intenzione di concluderlo.

Quindi, si pone la c.d. quaestio voluntatis: occorre accertare la volontà delle parti di concludere o meno il contratto.
Mentre il diritto italiano considera conclusione e validità del contratto come due momenti distinti, il diritto europeo tende ad accomunarli: la volontà di vincolarsi giuridicamente e l’accordo che fra le parti si instaura sono elementi sufficienti a sancire il perfezionamento e l’efficacia del contratto.
L’incompletezza negoziale produce varie e significative conseguenze sull’accordo cui le parti pervengono al fine di costituire, modificare o estinguere il rapporto giuridico patrimoniale. La prima attiene all’impossibilità di considerare il contratto effettivamente concluso. Ciò impedisce di dare piena esecuzione all’accordo dei contraenti.

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