Concetti Chiave
- Il nuovo contratto collettivo deve essere applicato a tutti i dipendenti se c'è unità sindacale e le clausole sono migliorative.
- Nel caso dei metalmeccanici, Fim-CISL e UILM firmarono un contratto separato, escludendo Fiom-Cgil, il sindacato più rappresentativo.
- Il dibattito giuridico verteva sulla validità del contratto separato non firmato da Fiom-Cgil e se i lavoratori potessero mantenere il contratto precedente.
- Una soluzione giuridica propone che la contrattazione collettiva richiede l'unanimità dei sindacati rappresentativi.
- L'orientamento prevalente sostiene la libertà sindacale, permettendo ai lavoratori di rifiutare contratti non firmati dal loro sindacato.
Indice
Applicazione del contratto collettivo
Secondo una regola giurisprudenziale, il nuovo contratto collettivo deve essere applicato dal datore di lavoro nei confronti di tutti i suoi dipendenti. Essa è stata elaborata nell’ipotesi in cui sussista un’unità di azione sindacale e, soprattutto, prevedendo che le clausole del nuovo CCNL siano migliorative per i lavoratori.
Conflitti sindacali recenti
Quando queste due condizioni vengono meno, fra le parti sociali si sviluppano spesso conflitti molto accesi. Il più esemplare degli ultimi anni ha riguardato il rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici.
In origine la scadenza del CCNL era fissata per il 2011. Due associazioni sindacali, Fim-CISL e UILM, avevano però scelto di disdettare il termine di efficacia finale, stipulando un nuovo contratto separato. Nelle trattative per la sua sottoscrizione, però, non fu inclusa la Fiom-Cgil. Essa non aveva firmato l’AQ del 2009, che secondo le parti costituiva il principale motivo su cui era fondata la disdetta.
Problema interpretativo giurisprudenziale
La giurisprudenza si trovò così dinanzi a un grande problema interpretativo. L’accordo separato era stato siglato nel 2009, quando ancora vigeva il CCNL dei metalmeccanici (scadenza 2011). Il nuovo contratto non era stato firmato dal sindacato maggiormente rappresentativo nella categoria, la Fiom-Cgil, che lo giudicava peggiorativo per i lavoratori. Per questo, i giuristi si chiedevano se il contratto separato potesse essere comunque valido. Il problema riguardava l’applicazione concreta delle fonti collettive: i lavoratori aderenti al sindacato non firmatario dell’accordo separato (Fiom-Cgil) pretendono di vedersi applicato il contratto precedente fino alla scadenza.
Soluzioni giurisprudenziali proposte
La giurisprudenza si è quindi chiesta se ai lavoratori dissenzienti si debba applicare o meno la sostituzione del nuovo contratto collettivo con il precedente. I giudici hanno proposto 2 soluzioni:
1) la contrattazione collettiva si basa sul principio di unanimità dei partecipanti al tavolo negoziale, con particolare attenzione ai sindacati maggiormente rappresentativi (in questo caso proprio la Fiom);
2) secondo un altro orientamento, la tutela della libertà sindacale dei lavoratori legittima il loro rifiuto di vedersi applicato il contratto collettivo non firmato dall’ente sindacale cui aderiscono. Questa risposta rimette in discussione la regola giurisprudenziale che vincola il datore di lavoro ad applicare uniformemente il contratto collettivo a tutti i propri dipendenti. L’orientamento maggioritario propende proprio verso questa seconda soluzione.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni necessarie affinché un nuovo contratto collettivo sia applicato a tutti i dipendenti?
- Qual è stato il problema interpretativo principale riguardante il contratto collettivo dei metalmeccanici?
- Quali soluzioni hanno proposto i giudici riguardo l'applicazione del nuovo contratto collettivo ai lavoratori dissenzienti?
Le condizioni necessarie sono l'unità di azione sindacale e che le clausole del nuovo CCNL siano migliorative per i lavoratori.
Il problema interpretativo principale era se il contratto separato, non firmato dal sindacato maggiormente rappresentativo (Fiom-Cgil), potesse essere considerato valido e applicabile ai lavoratori.
I giudici hanno proposto due soluzioni: una basata sul principio di unanimità dei partecipanti al tavolo negoziale, e l'altra sulla tutela della libertà sindacale dei lavoratori, che legittima il loro rifiuto di vedersi applicato un contratto non firmato dal loro sindacato.