Concetti Chiave
- I contratti collettivi hanno efficacia limitata, applicandosi solo a imprese e sindacati che vi hanno aderito, a causa della mancata attuazione dell'art. 39 Cost.
- La giurisprudenza cerca di estendere l'efficacia dei contratti collettivi a tutti i lavoratori, utilizzando l'art. 36 Cost. come riferimento per retribuzioni minime.
- La parte del contratto collettivo che stabilisce i livelli retributivi minimi è applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dall'iscrizione sindacale.
- La giurisprudenza ha sviluppato meccanismi per aggirare l'art. 39 Cost. e garantire l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi.
- Un riferimento al CCNL nel contratto individuale può attivare un recepimento esplicito del contratto collettivo, estendendone l'efficacia.
Indice
Limitazioni del potere sindacale
La mancata attuazione del secondo comma dell’art. 39 Cost. limita enormemente il potere delle associazioni sindacali. Gli strumenti del diritto privato che il movimento sindacale ha scelto di adoperare sono insufficienti per attribuire un’efficacia generalizzata ai contratti collettivi. Questi, infatti, in virtù dell’art. 321, hanno effetto tra le parti. I CCNL, dunque, producono effetti giuridici limitatamente nei confronti di imprese e sindacati che vi hanno aderito.
Estensione giurisprudenziale dei contratti
La giurisprudenza ha tentato di estendere l’efficacia dei contratti collettivi anche ai soggetti non stipulanti: l’art. 36 della Costituzione prevede uno standard minimo in ambito retributivo, dunque i giudici si sono chiesti cosa succede quando i contratti collettivi in ambito economico non sono applicabili a una determinata categoria di lavoratori. Se gli standard minimi previsti dall’art. 36 non sono suffragati da un CCNL, in che modo questi possono essere di fatto rispettati?
Applicazione dei livelli retributivi
Pertanto, la giurisprudenza ha previsto che, anche nel caso in cui il CCNL si applica a un novero ristretto di lavoratori, la retribuzione proporzionata all’art. 36 della Costituzione è quella prevista dai minimi della contrattazione collettiva. Sotto questo profilo, dunque, i contratti collettivi hanno efficacia erga omnes. Ciò disincentiva ogni forma di discriminazione economica.
La parte del contratto collettivo che definisce i livelli retributivi minimi è quindi applicabile a tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro iscrizione presso il sindacato. Affinché questo indirizzo giurisprudenziale acquisisse validità è stato necessario «aggirare» l’art. 39 Cost., di fatto inattuato, e adoperare l’art. 36.
Tentativi di estensione contrattuale
Accanto a questo filone giurisprudenziale principale sono stati fatti molti altri tentativi per estendere l’efficacia dei contratti collettivi: la giurisprudenza ha stabilito che, qualora il datore di lavoro faccia riferimento nel contratto individuale al CCNL, questo rinvio, per quanto limitato, innesca un meccanismo di recepimento esplicito del contratto collettivo, per cui si dirà che il rinvio non è limitato, bensì complessivo all’intero contenuto del CCNL.
Domande da interrogazione
- Qual è la limitazione principale dei contratti collettivi secondo l'articolo?
- Come la giurisprudenza ha cercato di estendere l'efficacia dei contratti collettivi?
- Cosa succede quando un datore di lavoro fa riferimento al CCNL nel contratto individuale?
La mancata attuazione del secondo comma dell’art. 39 Cost. limita il potere delle associazioni sindacali, rendendo i contratti collettivi efficaci solo tra le parti aderenti.
La giurisprudenza ha stabilito che i livelli retributivi minimi dei contratti collettivi si applicano a tutti i lavoratori, utilizzando l’art. 36 della Costituzione per garantire una retribuzione proporzionata.
Il riferimento al CCNL nel contratto individuale innesca un meccanismo di recepimento esplicito, estendendo l'efficacia del contratto collettivo all'intero contenuto del CCNL.