Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le forze armate hanno un carattere apolitico, con un ruolo meramente esecutivo, senza partecipazione alle scelte politiche.
  • Il potere politico stabilisce i principi che regolano la costituzione militare, definendo le linee guida dell'organizzazione militare.
  • Le forze armate intervengono solo su richiesta del potere politico, rafforzando la loro natura esecutiva.
  • È vietato agli organi costituzionali, come il Capo dello Stato, di esercitare il comando diretto delle forze armate, garantendo la separazione tra potere politico e militare.
  • Lo stato liberale determina i principi organizzativi delle forze militari, mantenendo unicità della forza armata statale e separazione tra esercito, marina e aeronautica.

Subordinazione del potere militare al potere civile

Dalla subordinazione del potere militare a quello civile derivano:
- il carattere apolitico delle forze armate (impossibilità di partecipazione diretta alla formazione delle scelte politiche; carattere meramente esecutivo)
- la facoltà del potere politico di scegliere i principi regolatori della costituzione militare
- la possibilità di intervento della forza armata unicamente su richiesta del potere politico (specificazione della natura meramente esecutiva dei poteri militari)
- il divieto di comando effettivo delle forze armate per gli organi costituzionali (specificazione della separazione fra organi politici e tecnico-esecutivi; non ingerenza del politico nella definizione e nell’attuazione dei procedimenti relativi al comando militare.

Concretamente si tratta del divieto per il Capo dello stato, e per tutti gli altri organi costituzionali, di comando diretto della forza militare. Tale divieto non è presente nell’ordinamento americano, in cui la Costituzione USA attribuisce al Presidente il ruolo di capo dell’esercito).
-la fissazione dei principi organizzativi della forza militare da parte dello stato liberale (unicità della forza armata statale e divieto di milizie di parte o locali; separazione fra forza armata a tutela della sicurezza nei rapporti internazionali –esercito- e forza armata per la tutela della sicurezza interna –polizia-; separazione delle forze armate in esercito, marina militare, aeronautica militare; separazione delle forze di polizia in corpi separati ma interdipendenti. )
Distinzione fra milizia (partecipazione diretta del cittadino all’attività di difesa e procedimenti elettivi per l’organizzazione delle forze armate. Obbligo prolungato per il cittadino, ma funzionamento intermittente a seconda dell’effettiva necessità), nazione armata (esercito permanente organizzato secondo principi compatibili con quelli della comunità nazionale e esercito permanente contemporaneo (conforme ai principi costituzionali, la cui gestione è affidata a organi responsabili anche delle scelte politiche di organizzazione ).

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