Concetti Chiave
- Le forze armate hanno un carattere apolitico, con un ruolo meramente esecutivo, senza partecipazione alle scelte politiche.
- Il potere politico stabilisce i principi che regolano la costituzione militare, definendo le linee guida dell'organizzazione militare.
- Le forze armate intervengono solo su richiesta del potere politico, rafforzando la loro natura esecutiva.
- È vietato agli organi costituzionali, come il Capo dello Stato, di esercitare il comando diretto delle forze armate, garantendo la separazione tra potere politico e militare.
- Lo stato liberale determina i principi organizzativi delle forze militari, mantenendo unicità della forza armata statale e separazione tra esercito, marina e aeronautica.
Subordinazione del potere militare al potere civile
Dalla subordinazione del potere militare a quello civile derivano:
- il carattere apolitico delle forze armate (impossibilità di partecipazione diretta alla formazione delle scelte politiche; carattere meramente esecutivo)
- la facoltà del potere politico di scegliere i principi regolatori della costituzione militare
- la possibilità di intervento della forza armata unicamente su richiesta del potere politico (specificazione della natura meramente esecutiva dei poteri militari)
- il divieto di comando effettivo delle forze armate per gli organi costituzionali (specificazione della separazione fra organi politici e tecnico-esecutivi; non ingerenza del politico nella definizione e nell’attuazione dei procedimenti relativi al comando militare.
-la fissazione dei principi organizzativi della forza militare da parte dello stato liberale (unicità della forza armata statale e divieto di milizie di parte o locali; separazione fra forza armata a tutela della sicurezza nei rapporti internazionali –esercito- e forza armata per la tutela della sicurezza interna –polizia-; separazione delle forze armate in esercito, marina militare, aeronautica militare; separazione delle forze di polizia in corpi separati ma interdipendenti. )
Distinzione fra milizia (partecipazione diretta del cittadino all’attività di difesa e procedimenti elettivi per l’organizzazione delle forze armate. Obbligo prolungato per il cittadino, ma funzionamento intermittente a seconda dell’effettiva necessità), nazione armata (esercito permanente organizzato secondo principi compatibili con quelli della comunità nazionale e esercito permanente contemporaneo (conforme ai principi costituzionali, la cui gestione è affidata a organi responsabili anche delle scelte politiche di organizzazione ).