Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori disciplina i comportamenti antisindacali, offrendo uno strumento processuale per reagire alle violazioni dei diritti sindacali.
  • Il contratto collettivo, atto di autonomia privata collettiva, è centrale nell'attivazione dell'articolo 28, applicabile solo in caso di violazione di clausole obbligatorie.
  • L'articolo 28 è esclusivamente a tutela delle clausole obbligatorie, mentre per quelle normative si ricorre al giudice del lavoro o a una transazione individuale.
  • La successione di contratti collettivi è una questione complessa, in cui le nuove clausole sostituiscono le vecchie solo se più favorevoli per il lavoratore.
  • Quando un nuovo contratto collettivo è peggiorativo, i diritti acquisiti dal lavoratore con il contratto precedente rimangono intoccabili.

Statuto dei lavoratori - Articolo 28

L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970) regola il modo in cui devono essere disciplina i comportamenti antisindacali.
Il contratto collettivo si configura come un atto di autonomia privata collettiva, che presenta una natura in parte anche politica, espressa in modo chiaro dalle clausole normative dello stesso.
L’articolo 28 dello statuto dei lavoratori si esprime in merito alla repressione dei comportamenti antisindacali.

Si tratta di uno strumento processuale impugnabile per reagire alla violazione di diritti che appartengono al sindacato, inteso come soggetto distinto rispetto ai lavoratori che vi aderiscono. In questo senso, l’articolo 28 può essere attivato solo ed esclusivamente in caso di violazione di clausole obbligatorie del contratto collettivo. I vincoli disposti dalle suddette, infatti, sono efficaci nei confronti delle parti collettive, cioè delle associazioni sindacali, motivo per cui l’attivazione dell’art. 28 può essere realizzata solo dai contraenti sopraindicati.
L’articolo 28, dunque, è posto a esclusivo presidio delle clausole obbligatorie; la violazione di quelle normative (qualifiche professionali, congedi, aspettative, permessi, ecc.), invece, lo strumento di reazione utilizzabile è il ricorso al giudice del lavoro o, in alternativa, la stipula di una transazione individuale ai sensi dell’art. 2113 del Codice civile, ultimo comma.
Una delle più annose questioni del diritto sindacali è la successione di più contratti collettivi. Il contratto collettivo integra dall’esterno il contenuto del contratto individuale di lavoro. Se il contratto stipulato successivamente nel tempo è più favorevole il problema non sorge: le nuove clausole sostituiscono quelle più datate; il lavoratore trae un vantaggio e il problema non si pone.
Il problema interpretativo sorge invece quando il nuovo contratto collettivo prevede modifiche in senso peggiorativo. La regola applicabile in questo caso è la sostituzione del vecchio contratto con il nuovo. Esiste tuttavia un limite: i diritti acquisiti (o quesiti) dal lavoratore in forza del precedente contratto, cioè da questi già maturati, restano intangibili.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la funzione principale dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori?
  2. L'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori regola la repressione dei comportamenti antisindacali, permettendo di reagire alla violazione di diritti sindacali attraverso uno strumento processuale.

  3. Chi può attivare l'articolo 28 in caso di violazione delle clausole obbligatorie del contratto collettivo?
  4. L'articolo 28 può essere attivato esclusivamente dalle associazioni sindacali, poiché i vincoli delle clausole obbligatorie sono efficaci nei confronti delle parti collettive.

  5. Cosa accade quando un nuovo contratto collettivo introduce modifiche peggiorative rispetto al precedente?
  6. In caso di modifiche peggiorative, il nuovo contratto sostituisce il vecchio, ma i diritti acquisiti dal lavoratore in forza del precedente contratto restano intangibili.

Domande e risposte

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