Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'adozione dello smart work richiede un accordo scritto tra le parti, senza possibilità di imposizione unilaterale.
  • Il lavoratore può scegliere liberamente il luogo di lavoro, con l'obbligo di comunicare la scelta al datore.
  • I diritti economici e normativi degli smart worker devono essere equivalenti a quelli dei colleghi in sede.
  • Il datore di lavoro deve garantire la salute e sicurezza attraverso un'informativa annuale sui rischi del lavoro agile.
  • L'accordo può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di recesso previo avviso di 30 giorni.

Smart work

L’adozione del lavoro agile non può essere disposta unilateralmente: essa richiede la stipulazione di un accordo accessorio tra le parti che deve concludersi in forma scritta a pena di nullità. Tra gli elementi oggetto dell’accordo non rientra il luogo di possibile svolgimento della prestazione, che può essere lasciato, dunque, alla libera individuazione del lavoratore.
L’accordo può limitarsi a prevedere il dovere del lavoratore di comunicare il luogo scelto al datore o l’esclusione di determinati luoghi (ad esempio locali pubblici).
Lo smart worker ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore in modalità agile.

Questo dovere, però, è meno pressante di quanto non sia nel regolare lavoro subordinato, poiché il datore non conosce e non controlla il luogo in cui viene resa la prestazione agile. Il dovere di sicurezza si risolve nell’onere datoriale di consegnare con cadenza annuale allo smart worker un’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile.
Il lavoratore, inoltre, ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia per gli infortuni verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione sia per quelli occorsi presso il luogo di lavoro prescelto all’esterno dei locali aziendali.
In generale, l’accordo sul lavoro agile può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Nel secondo caso ciascuna delle parti può recedere dal esso con un preavviso di 30 giorni, prorogati a 90 per i lavoratori disabili.
Se, a seguito del recesso di una delle parti, l’accordo viene meno, il rapporto di lavoro torna alla modalità non agile.
Lo smart work è sperimentabile tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato.

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