buffalmacco1965
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Concetti Chiave

  • L'ufficio elettorale nazionale ha determinato la cifra elettorale nazionale delle liste, individuato quelle ammesse al riparto dei seggi e distribuito i seggi secondo le normative vigenti.
  • La sentenza del Consiglio di Stato ha ritenuto non più applicabile l'articolo 21, comma 3, abrogato implicitamente dalla legge del 1984, creando un disallineamento con le normative online.
  • I seggi eccedenti vengono riassegnati sottraendoli alle liste eccedentarie nelle circoscrizioni con i quozienti decimali e assegnandoli alle liste deficitarie con quozienti non utilizzati.
  • Esiste un vuoto normativo riguardo all'assegnazione dei seggi se una lista deficitaria non ha quozienti decimali disponibili, lasciando incertezza su come procedere.
  • L'articolo 83, primo comma, lettera h è criticato per l'inequità, poiché un candidato con un quoziente decimale migliore può perdere il seggio a favore di uno con un quoziente peggiore.

Sistema elettorale per le elezioni al Parlamento europeo

Il presente appunto prende in esame le operazioni effettuate dall'ufficio elettorale nazionale di cui al verbale redatto in occasione delle elezioni dei membri del parlamento europeo tenutesi nel mese di giugno 2024.

Nel verbale e' scritto che il sopradetto ufficio elettorale ha provveduto a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o gruppi di liste di candidati, ha individuato le liste o gruppi di liste ammessi al riparto dei seggi e ha provveduto a ripartire i seggi tra le liste e i gruppi di liste il tutto ai sensi dell’ art. 21 comma, primo comma 1 bis e primo comma n.2 ( da pagina 4 a pag.9 del verbale).

Successivamente l'ufficio elettorale nazionale ha attribuito alle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ed ai gruppi di liste a livello nazionale ai sensi dell’ art. 83 primo comma lettera h DPR 30 marzo 1957 n. 361
Nella parte inferiore di pagina 9 del verbale compare in grassetto la seguente notazione :

1 Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato - V Sezione, n. 2886 del 13 maggio 2011 ed il parere dello stesso Consiglio di Stato - Sezione Prima - n. 4748 del 5 dicembre 2013 che hanno ritenuto non piu' applicabile (in quanto implicitamente abrogato in virtu’ dell'entrata in vigore della legge 9 aprile 1984, n. 61) l'art. 21, primo comma, n. 3), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in ordine alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie liste con ii riparto nazionale. Infatti I'Alto consesso ha stabilito l'applicabilita', in forza del rinvio al testo unico della Camera contenuto nell'art. 51 della legge delle disposizioni sul riparto nelle circoscrizioni contenute nell'art. 83, primo comma, n. 8) del suddetto testo unico (ora medesimo art. 83, primo comma, lettera h, come introdotta dall'art. 1, comma 26, della legge 3 novembre 2017, o. 165).

Il dubbio che scaturisce dalla lettura del paragrafo di cui sopra è:
può un organo della giustizia amministrativa con una sentenza ed un parere riscrivere di fatto una norma?

Tra l'altro sul sito di normattiva il terzo comma dell'articolo 21 della legge 18/79 e' ancora presente. (abrogato implicitamente)
Bisognerebbe che qualcuno avvisasse il gestore del sito che l'art 21 comma 3 della legge 18/1979 e' stato abrogato implicitamente.

L'Ufficio elettorale nazionale ha provveduto ad attribuire i seggi alle singole circoscrizioni assegnati alle liste e ai gruppi di liste a livello nazionale (pag 9 e 10 del verbale, per approdare a pag. 11 prospetto par. 5 dove vengono riepilogati i seggi ottenuti dalle liste sia a livello circoscrizionale sia a livello nazionale.
Si legge nel verbale:

Constatato che vi e' una lista con un seggio in eccedenza (movimento cinque stelle) ed una lista deficitaria (Partito Democratico) l' Ufficio Nazionale Elettorale, per la lista eccedentaria riporta i dati riguardanti le parti decimali dei quoziente ponendoli ii graduatoria crescente delle parti decimali iniziando da quelle usate e poi da quelle non usate.( prospetto A paragrafo 6 pag. 12), poi individua il seggio eccedente della lista movimento 5 stelle nella circoscrizione in cui lo ha ottenuto con le parti decimali secondo il loro ordine crescente e lo assegna nella stessa circoscrizione alla lista deficitaria Partito democratico ove abbia parti decimali del quoziente non utilizzati.

Dal prospetto A par. 6 pag. 12 si evince come al terzo tentativo l'ufficio elettorale nazionale riesca a traslare un seggio tra le liste interessate.
Ritornando alle parti di quoziente decimale usate e poi non usate sembrerebbe che nell' art 83 non ne venga fatta menzione di parti di quoziente non usato.
Così è scritto nell'art. 83:

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.

L’art 83 lettera h prosegue:

Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione.
Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

Nell'ultimo capoverso si fa ancora riferimento a seggi ottenuti con le minori parti decimali di quoziente di attribuzione e non a parti di quoziente non usato.
L' inserimento nella graduatoria delle circoscrizioni anche dove la lista eccedentaria ha ottenuto seggi a quoziente intero (Prospetto A par 6 pag. 12) del verbale, sembrerebbe una libera iniziativa dell' ufficio elettorale nazionale,
Anche quibsi pone un quesito? .

Nel caso in cui la lista deficitaria (Partito democratico) non avesse avuto a disposizione in nessuna circoscrizione la parte decimale del quoziente d'attribuzione non utilizzato, come le sarebbe stato assegnato il seggio ed in quale circoscrizione.?

Sembra che siamo in presenza di un vuoto normativo.

Ma quello che pare evidente è la stortura rappresentata dall' art 83 prima comma lettera h.
Nel caso specifico:

nella circoscrizione Italia nord orientale il potenziale candidato eletto del Movimento 5 stelle che ha ottenuto il seggio con un quoziente decimale migliore non risulta eletto perché ha dovuto cedere il seggio, mentre il candidato della stessa lista nella circoscrizione Italia meridionale viene eletto con il peggior quoziente decimale.



Domande da interrogazione

  1. Quali operazioni ha svolto l'ufficio elettorale nazionale durante le elezioni del Parlamento europeo del 2024?
  2. L'ufficio elettorale nazionale ha determinato la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, individuato le liste ammesse al riparto dei seggi e ripartito i seggi tra le liste e i gruppi di liste, secondo le disposizioni di legge.

  3. Qual è il problema sollevato riguardo all'articolo 21 della legge 18/1979?
  4. Il problema riguarda l'abrogazione implicita dell'articolo 21, comma 3, che non è stata aggiornata sul sito di normattiva, nonostante una sentenza del Consiglio di Stato ne abbia stabilito la non applicabilità.

  5. Come viene gestito il trasferimento dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie?
  6. I seggi eccedenti vengono sottratti alle liste eccedentarie nelle circoscrizioni dove sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti, e assegnati alle liste deficitarie che hanno parti decimali non utilizzate.

  7. Cosa accade se una lista deficitaria non ha parti decimali non utilizzate?
  8. Il testo suggerisce che ci sia un vuoto normativo in questo caso, poiché non è chiaro come il seggio verrebbe assegnato se la lista deficitaria non avesse parti decimali disponibili.

  9. Qual è la critica principale all'articolo 83, primo comma, lettera h?
  10. La critica riguarda l'inequità del sistema, dove un candidato con un quoziente decimale migliore può perdere il seggio a favore di un candidato con un quoziente peggiore, a causa del trasferimento dei seggi tra circoscrizioni.

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