Andrea301AG
Ominide
2 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • Con il trattato di Lisbona, il Parlamento europeo condivide il potere codecisionale con il Consiglio dei ministri, agendo come colegislatore.
  • Il Parlamento ha il potere di approvare o respingere regolamenti, direttive e decisioni dell'UE.
  • Nelle relazioni internazionali, l'UE deve promuovere lo sviluppo sostenibile e il rispetto del diritto internazionale, secondo la Carta ONU.
  • L'art. 318 del TFUE delinea il processo decisionale per gli accordi internazionali, richiedendo il consenso del Parlamento per varie tipologie di accordi.
  • Il Parlamento europeo deve essere informato su tutte le fasi di un accordo internazionale, ma vota solo nella fase finale dell'approvazione.

Prerogative giuridiche del Parlamento europeo

Oggi, in seguito alla stipulazione del trattato di Lisbona, il parlamento UE vanta i medesimi poteri del consiglio dei ministri: in relazione a tale convivenza si parla di potere codecisionale, in virtù del quale parlamento UE e consiglio ministri si configurano come colegislatori.
Il Parlamento europeo ha la facoltà di approvare o respingere la pubblicazione delle fonti del diritto UE: regolamenti, direttive e decisioni.
Nelle relazioni con il resto del mondo, l’unione deve contribuire alla tutela dei cittadini dell’Ue ed è tenuta a favorire l’applicazione del principio di sviluppo sostenibile e a promuovere lo sviluppo e il rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella Carta Onu.

L’art. 318 del TFUe indica il procedimento decisionale che il parlamento UE deve adottare al fine di dar vita a un accordo internazionale. Il parlamento UE è tenuto a dare il proprio consenso in relazione a diverse tipologie di accordi: accordi di associazione, attraverso i quali l’UE può associare uno o più Russia e USA, ma la cui cooperazione è comunque ritenuta fondamentale); accordi che apportino oneri finanziari rilevanti per l’UE (analogamente a quanto disposto ex art. 80 Cost. nel nostro ordinamento); accordo di adesione alla Convenzione europea sulle libertà fondamentali.
Il parlamento europeo deve essere immediatamente informato su tutti gli stadi relativi all’approvazione di un accordo internazionale. Tale disposizione si traduce in un percorso di informazione piena ed esclusiva (ex art. 207 TFUE) nei confronti del parlamento UE. La procedura di consenso, però, prevede che il parlamento europeo presenti il proprio voto solo nella parte finale dedicata all’approvazione.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community