Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le fonti fatto sono norme create autonomamente dal corpo sociale, senza seguire procedure specifiche.
  • Le fonti primarie, create dalla costituzione, formano un sistema chiuso che non può istituire nuove fonti primarie.
  • Le fonti secondarie costituiscono un sistema aperto, regolato da fonti primarie e modificabile senza cambiare la costituzione.
  • La costituzione, attraverso il criterio di competenza, stabilisce quali materie devono essere disciplinate da quali fonti.
  • L'articolo 117 della costituzione italiana assegna allo Stato la legislazione esclusiva su temi come l'immigrazione.

Sistema aperto e sistema chiuso nell’ordinamento giuridico

Le fonti fatto sono norme prodotte in via autonoma dal corpo sociale senza che siano seguite procedure particolari. Le fonti atto, invece, sono quelle norme prodotte secondo specifiche disposizioni sulla produzione (la costituzione, la legge, il regolamento, ecc).
Fonti primarie e secondarie sono annoverate in due sistemi distinti. Per comprenderne il motivo bisogna premettere due elementi fondamentali: una fonte primaria non può in nessun caso istituire altre fonti primarie.

L’unica fonte suprema che può dar vita a una nuova e diversa fonte primarie è la costituzione, la quale può essere modificata per creare nuove fonti primarie. Le fonti primarie, pertanto, costituiscono un sistema chiuso.
Le fonti secondarie, non trovando un diretto collegamento con la costituzione, sono invece un sistema aperto, poiché possono esistere diverse tipologie di regolamenti, il cui numero non è definito in modo specifico dalla costituzione. Le fonti secondarie, infatti, sono previste e disciplinate da una fonte primaria e, in quanto tali, la loro modifica non prevede un cambiamento della costituzione. Le fonti secondarie, infatti, sono disciplinate liberamente dalle leggi o dalle fonti primarie.
Servendosi del cosiddetto criterio di competenza, la costituzione definisce le materie che devono essere disciplinate da se stessa e dalle varie fonti. L’articolo 117 della costituzione italiana, ad esempio, stabilisce che solo lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di immigrazione. Se, ad esempio, l’Emilia Romagna emanasse una legge regionale riguardante l’immigrazione, entrerebbe in contrasto con il criterio di competenza e, quindi, con la Costituzione della Repubblica italiana. L’applicazione del criterio di competenza e la divisione gerarchica che distingue le varie forme del diritto consentono di determinare una distinzione normativa nell’ambito del diritto nazionale.

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