Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Il sistema delle fonti del diritto italiano è considerato un sistema chiuso, limitando gli atti primari a quelli previsti dalla Costituzione.
  • La creazione di nuovi atti fonte primari richiede una revisione costituzionale, poiché la Costituzione stabilisce i tipi di atti ammessi.
  • La Costituzione fornisce una disciplina essenziale per la formazione degli atti primari, integrabile da norme contenute in altre fonti.
  • Ciascun atto normativo deve rispettare la forza attribuita dalla Costituzione, senza poter estendere la propria capacità normativa ad altri atti.
  • La "forza di legge" si riferisce alla forma di un atto normativo, piuttosto che al suo contenuto, rilevante per la legittimità costituzionale.

Indice

  1. Sistema chiuso delle fonti
  2. Disciplina dei procedimenti
  3. Forza di legge degli atti

Sistema chiuso delle fonti

Con riferimento agli atti primari (oltre che, naturalmente, a quelli costituzionali), il sistema delle fonti del diritto deve considerarsi un sistema chiuso. Ciò significa due cose.

Innanzitutto, che non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione. La creazione di ulteriori atti fonte primari richiederebbe perciò una revisione costituzionale.

Disciplina dei procedimenti

Il fatto che la Costituzione individui il catalogo delle fonti primarie non significa però che le norme costituzionali esauriscano la disciplina dei procedimenti di formazione dei rispettivi atti. Sotto questo profilo, la Costituzione si limita a stabilire la disciplina essenziale, all’interno della quale possono essere fissate regole ulteriori. Così infatti norme sulla produzione sono contenute in altre fonti, le quali svolgono la funzione di integrare e completare gli spazi lasciati aperti dalla disciplina costituzionale. Ad esempio, il procedimento di formazione delle leggi ordinarie dello Stato è disciplinato in dettaglio dai regolamenti parlamentari; il procedimento di formazione delle leggi regionali dagli statuti di ciascuna regione; i procedimenti con cui sono adottati i decreti legislativi e i decreti legge dalle disposizioni della legge 400/1988 sulla potestà normativa del governo.

In secondo luogo, il carattere chiuso delle fonti primarie significa che ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce: nel senso, cioè, che un atto legislativo non potrebbe attribuire ad altri atti fonte una capacità pari alla propria di innovare al diritto oggettivo o di resistere all’abrogazione.

Forza di legge degli atti

Agli atti primari va riconosciuta forza di legge. Alla «forza di legge» (o anche al «valore di legge», termini che si possono ritenere intercambiabili) fanno riferimento, in particolare, l’art. 77 Cost., al fine di individuare gli atti normativi del governo equiparati alla legge del Parlamento, e l’art. 134 Cost., nel prevedere la competenza della Corte costituzionale a giudicare della «legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge». Questa nozione va interpretata non già facendo riferimento al contenuto di ciascun atto (l’attitudine a porre norme generali e astratte), bensì alla sua forma (anche un provvedimento amministrativo, se approvato per legge, assume forza di legge).

Domande da interrogazione

  1. Cosa significa che il sistema delle fonti del diritto italiano è un sistema chiuso?
  2. Significa che non sono configurabili atti fonte primari al di là di quelli espressamente previsti dalla Costituzione, e che ciascun atto normativo non può disporre di una forza maggiore di quella attribuita dalla Costituzione.

  3. Come viene disciplinato il procedimento di formazione delle leggi ordinarie e regionali in Italia?
  4. Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie è disciplinato dai regolamenti parlamentari, mentre quello delle leggi regionali è regolato dagli statuti di ciascuna regione.

  5. Cosa si intende per "forza di legge" nel contesto del sistema giuridico italiano?
  6. La "forza di legge" si riferisce alla capacità di un atto normativo di essere equiparato alla legge del Parlamento, come indicato negli articoli 77 e 134 della Costituzione, e non dipende dal contenuto dell'atto ma dalla sua forma.

Domande e risposte

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