Concetti Chiave
- La separazione di fatto implica la cessazione della convivenza senza effetti giuridici sulla situazione personale dei coniugi.
- La separazione consensuale richiede un accordo tra i coniugi e l'omologazione da parte del tribunale, con limitazioni in caso di figli.
- La separazione giudiziale è pronunciata dal tribunale su richiesta di uno o entrambi i coniugi.
- Il divorzio scioglie il matrimonio e consente ai coniugi di risposarsi, stabilendo anche l'assegno di mantenimento e i diritti sui beni.
- Per richiedere il divorzio è necessaria una separazione legale di almeno tre anni o altre condizioni specifiche come reati gravi o cambio di sesso.
• SEPARAZIONE DI FATTO: cessazione della convivenza in comune da parte dei coniugi, che non abitano più insieme.
Non produce alcun effetto giuridico sulla loro situazione personale.
• SEPARAZIONE CONSENSUALE: i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e chiedono al tribunale di omologare la separazione. Se ci sono dei figli, però, può negare l’omologazione nel caso in cui essi vengano affidati ad un genitore che potrebbe provocargli dei danni.
• SEPARAZIONE GIUDIZIALE: viene pronunciata dal tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi.
• SEPARAZIONE PER GIUSTA CAUSA: si ha quando viene addebitata la “colpa” ad uno dei coniugi.
Effetti della separazione
Dal giorno della sentenza del tribunale, i coniugi sono separati legalmente:
• Non hanno più l’obbligo di abitare insieme;
• Non si possono risposare;
• Se un coniuge muore, l’altro può ereditare.
Con sentenza di separazione:
• I figli vengono affidati a entrambi i coniugi (le decisioni relative alla vita dei figli vanno prese congiuntamente);
• Il genitore con il quale non vive il figlio deve mantenerlo con un assegno (se è stato affidato a entrambi non occorre il contributo);
• Nel caso in cui vi sia una notevole differenza di reddito, può anche capitare che il coniuge che ha un reddito maggiore debba mantenere anche l’altro coniuge con un assegno di mantenimento.
DIVORZIO: causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Non produce effetti retroattivi: è efficace soltanto dal momento in cui si verifica la circostanza.
È possibile chiedere il divorzio nel caso di:
• Separazione legale dei coniugi, continuata per almeno tre anni;
• Condanna definitiva subita dall’altro coniuge per alcuni reati previsti dalla legge;
• Nuovo matrimonio contratto all’estero;
• Mancata consumazione del matrimonio;
• Quando l’altro coniuge ha cambiato sesso.
Per effetto della sentenza di divorzio:
• Ci si può risposare: entrambi i coniugi riacquistano la libertà di stato;
• Si verifica lo scioglimento della comunione dei beni eventualmente esistente tra i coniugi.
Nella sentenza di divorzio vengono (ri)stabiliti l’importo dell’assegno di mantenimento e l’eventuale contributo per i figli.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?
- Quali sono gli effetti legali della separazione?
- Quali sono le condizioni per richiedere il divorzio?
La separazione consensuale avviene quando i coniugi decidono di separarsi di comune accordo e chiedono al tribunale di omologare la separazione, mentre la separazione giudiziale è pronunciata dal tribunale su richiesta di uno o entrambi i coniugi.
Dal giorno della sentenza di separazione, i coniugi non hanno più l'obbligo di abitare insieme, non possono risposarsi e, in caso di morte di uno dei coniugi, l'altro può ereditare. Inoltre, i figli vengono affidati a entrambi i coniugi e il genitore non convivente deve contribuire al loro mantenimento.
È possibile chiedere il divorzio dopo una separazione legale di almeno tre anni, in caso di condanna definitiva per reati, nuovo matrimonio all'estero, mancata consumazione del matrimonio o cambio di sesso dell'altro coniuge.