Concetti Chiave
- Il divorzio diventa effettivo dal giorno dell'annotazione della sentenza, permettendo ai coniugi di risposarsi.
- La donna perde il cognome del marito, ma può mantenerlo se c'è un interesse meritevole di tutela.
- Il giudice può assegnare un assegno periodico al coniuge meno abbiente finché non si risposa.
- La casa coniugale e i beni vengono ridistribuiti, e i figli minorenni affidati a uno o entrambi i coniugi.
- I coniugi perdono diritti successori reciproci, ma possono mantenere la pensione di reversibilità se non risposati.
Effetti civili del divorzio
Il divorzio ha “efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza”. Da tale momento, i coniugi riacquistano lo Stato di liberi e ciascuno dei due può contrarre nuove nozze.
In conseguenza del divorzio, la donna perde il cognome del marito ma può essere autorizzato a conservarlo, dove sussiste un interesse meritevole di tutela suo o dei suoi figli.
Invece, per quanto riguarda difetti patrimoniali, il legislatore è chiamato ad una difficile mediazione tra l’esigenza di tutela del coniuge più debole ed il perseguimento dell’obiettivo, a seguito dello scioglimento del matrimonio, di un’effettiva eliminazione del vincolo coniugale.
Effetti della sentenza di divorzio
La sentenza di divorzio produce diversi effetti:
- In caso di matrimonio civile, si ha lo scioglimento del vincolo matrimoniale; in caso di matrimonio religioso, si verifica la cessazione degli effetti civili (permane invece il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso).
- La moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio
- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (“assegno divorzi”): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
- Finché il coniuge economicamente meno abbiente non passi a nuove nozze, il giudice può disporre che l’altro coniuge sia tenuto a corrispondere un assegno periodico (“assegno di porcile“): l’importo è quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.
- Viene decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà,
- I figli minorenni vengono affidati a uno dei coniugi, con l’obbligo per l’altro di versare un segno di mantenimento alla prole, o entrambi congiuntamente (affidamento condiviso), nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 337.
- Ciascuno dei coniugi perde diritti successori nei confronti dell’altro
- Se la sentenza di divorzio aveva, a suo tempo, riconosciuta un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota) a condizione che nel frattempo il coniuge superstite non si sia risposato.
Domande da interrogazione
- Quali sono gli effetti principali del divorzio sui coniugi?
- Come viene gestita la questione patrimoniale dopo il divorzio?
- Quali sono le disposizioni riguardanti i figli minorenni in caso di divorzio?
Il divorzio scioglie il vincolo matrimoniale civile, permette ai coniugi di contrarre nuove nozze, e la moglie perde il cognome del marito. Inoltre, il coniuge economicamente più debole può ricevere un assegno periodico finché non si risposa.
Il giudice può disporre un assegno periodico per il coniuge meno abbiente, basato sulle condizioni economiche e la durata del matrimonio. Viene anche decisa la destinazione della casa coniugale e degli altri beni.
I figli minorenni possono essere affidati a uno dei coniugi o congiuntamente, con l'obbligo per l'altro di versare un assegno di mantenimento, rispettando l'articolo 337.