Concetti Chiave
- La liceità delle intercettazioni del Capo dello Stato ha suscitato dibattiti accesi, con due casi noti coinvolgendo i Presidenti Scalfaro e Napolitano.
- Nel caso di Napolitano, la procura di Palermo intercettò conversazioni con l'ex ministro Mancino, ma decise di non distruggerle immediatamente.
- Napolitano contestò questa decisione, sollevando un conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale nel 2012.
- La Corte costituzionale, con la sentenza 1/2013, riconobbe il diritto del presidente alla tutela assoluta della riservatezza delle proprie comunicazioni.
- La decisione della Corte si basò su una ricostruzione del ruolo del presidente della Repubblica nell'ordinamento italiano, proteggendo le prerogative presidenziali.
Sentenza costituzionale 1/2013
La liceità delle intercettazioni del Capo dello Stato è da sempre oggetto di accesi dibattiti. La questione si è posta in due occasioni rilevanti: la prima relativa a un’intercettazione del Presidente Scalfaro; la seconda quando la procura di Palermo, intercettati colloqui telefonici del presidente Napolitano con l’ex ministro Mancino, indagato per falsa testimonianza, ritenne di non procedere alla distruzione di tali intercettazioni, ma di sottoporle a previa valutazione del giudice dell’udienza preliminare in contraddittorio con il pubblico ministero e i difensori delle parti (per scartare le conversazioni manifestamente irrilevanti o di cui è vietata l’utilizzazione).
Contro questa interpretazione Napolitano sollevò nel luglio 2012 conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, contestando che le intercettazioni di conversazioni cui partecipa il presidente della Repubblica, ancorché indirette e casuali, potessero essere anche solo prese in considerazione, valutate, trascritte e usate: il pubblico ministero dovendo solo chiederne al giudice la distruzione.
Diversamente le prerogative presidenziali sarebbero state lese.La Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza 1/2013, riconoscendo le buone ragioni del capo dello Stato. Tale decisione fu motivata sulla base di una ricostruzione complessiva del ruolo del presidente della Repubblica nell’ordinamento italiano. Da essa discende, secondo la Corte, che il presidente ha diritto a una tutela assoluta della riservatezza delle proprie comunicazioni.