Concetti Chiave
- Il diritto all'abitazione è riconosciuto a livello internazionale ma non è considerato un autentico diritto giuridico in Italia.
- L'art. 47.2 della Costituzione italiana non definisce un diritto distinto all'abitazione, ma sottolinea un interesse costituzionale rilevante.
- La Corte Costituzionale ha talvolta riconosciuto il diritto all'abitazione come strumentale a condizioni di bisogno, soprattutto per conviventi more uxorio.
- La Costituzione italiana riconosce vari diritti che possono entrare in conflitto tra loro o con beni collettivi.
- I limiti ai diritti sono spesso specificati da disposizioni costituzionali, come nel caso della libertà di manifestazione del pensiero o di impresa.
Indice
Il diritto all'abitazione
Il diritto all’abitazione è riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 25) e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (art. 11). Ma il diritto alla casa, nella sua accezione più pregnante di diritto a ottenere un alloggio, inteso cioè quale pretesa di natura giuridica avente per oggetto l’acquisto in proprietà o la locazione di un’abitazione, non costituisce in realtà un autentico diritto. L’art. 47.2 Cost., infatti, non può essere richiamato per individuare un diritto all’abitazione distinto dal diritto di «proprietà dell’abitazione» (v. sent. 252/1983). Esso costituisce piuttosto un interesse preminente di rilevanza costituzionale, rivolto a soddisfare un’esigenza di carattere primario, che impegna tutti i pubblici poteri alla sua tutela attraverso un’adeguata politica economica e finanziaria (v. sent. 49/1987).
Interpretazioni della Corte costituzionale
In alcune decisioni la Corte costituzionale ha invece qualificato come un vero e proprio diritto la pretesa all’abitazione, in quanto situazione giuridica strumentale rispetto ad altre condizioni oggettive di bisogno (v. sent. 217/1988). La Corte, in particolare, ha riconosciuto il diritto all’abitazione del convivente more uxorio, quale diritto inviolabile della persona ex art. 2 Cost. a garanzia di un’esistenza dignitosa per il singolo e per i propri figli (v. sentt. 404/1988 e 559/1989).
Conflitti tra diritti nella Costituzione italiana
In generale, la Costituzione italiana riconosce e garantisce una pluralità di diritti, i quali tuttavia possono entrare in conflitto fra loro. I conflitti possono essere di due tipi:
- conflitti fra diritti fondamentali (ad es. fra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza);
- conflitti fra diritti e beni collettivi (ad es. fra libertà di iniziativa economica e tutela dell’ambiente o fra libertà di riunione e tutela dell’incolumità pubblica).
I limiti ai diritti, di norma, sono espressamente previsti da singole disposizioni costituzionali (limiti espressi): la libertà di manifestazione del pensiero, ad esempio, non può essere contraria al buon costume; la libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata in via generale dalla legge per motivi di sanità o di sicurezza; la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, ecc.
Domande da interrogazione
- Qual è la natura del diritto all’abitazione secondo la Costituzione italiana?
- In quali casi la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all’abitazione come un vero e proprio diritto?
- Quali tipi di conflitti possono sorgere tra i diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana?
Il diritto all’abitazione non è considerato un autentico diritto giuridico, ma piuttosto un interesse preminente di rilevanza costituzionale che richiede la tutela da parte dei pubblici poteri attraverso politiche economiche e finanziarie adeguate.
La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all’abitazione come un vero e proprio diritto in situazioni giuridiche strumentali rispetto ad altre condizioni oggettive di bisogno, come nel caso del convivente more uxorio, garantendo un’esistenza dignitosa per il singolo e i propri figli.
Possono sorgere conflitti tra diritti fondamentali, come tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, e conflitti tra diritti e beni collettivi, come tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente.