Concetti Chiave
- La Corte internazionale di giustizia utilizza fonti sia vincolanti che non vincolanti per risolvere controversie ambientali.
- Il trattato tra Slovacchia e Ungheria sul progetto del Danubio è stato convalidato, ma la Corte ha chiesto di riconsiderarne l'impatto ambientale.
- Le norme ambientali vincolanti e volontarie si sono sviluppate dagli anni '70 e devono essere rispettate per uno sviluppo sostenibile.
- Principi come l'informazione, la consultazione pubblica e "chi inquina paga" sono riconosciuti in accordi multilaterali.
- La Dichiarazione universale dei diritti umani è una fonte di diritto internazionale con una forte rilevanza giuridica.
Indice
La Corte internazionale di giustizia
Per risolvere la controversia, la Corte internazionale di giustizia si è servita di fonti vincolanti (consuetudini e accordi) e non vincolanti (fonti standard o volontarie).
Dopo aver sostenuto la validità del trattato stipulato da Slovacchia e Ungheria relativo alla realizzazione di un progetto congiunto sul Danubio, la Corte ha esortato le parti a riconsiderare l’impatto che l’attuazione del suddetto progetto avrebbe avuto sull’ambiente.
Norme ambientali e sviluppo sostenibile
Le norme giuridicamente vincolanti e le norme volontarie relative al diritto dell’ambiente sono state sviluppate a partire dagli anni 70 del XX secolo. Le norme standard devono essere sempre rispettate a dispetto della loro natura non vincolante. Nell’ambito della sentenza relativa al progetto sul Danubio, in particolare, la Corte ha fatto riferimento a una serie di regole accessorie che gli stati devono adottare al fine di garantire uno sviluppo sostenibile, come, ad esempio, gli obblighi di informazione e consultazione, il principio di partecipazione del pubblico alle decisioni nazionali in materia di diritto ambientale (principi 7 e 8 della Dichiarazione di Rio), il criterio secondo cui chi inquina paga (principio 16). Queste regole generali, adottate persino da alcuni stati non membri dell’Ue, hanno trovato riconoscimento in diversi accordi multilaterali
Dichiarazione universale dei diritti
Persino la Dichiarazione universale dei diritti fondamentali, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite il 10 dicembre del 1948, nacque sotto forma di fonte comoda (si trattava di una risoluzione): il documento, che consta di due parti (la prima inerente ai diritti civili e politici inalienabili; la seconda inerente ai diritti sociali, economici e culturali) è oggi considerato una delle principali fonti del diritto internazionale e, certamente, quello dotato della maggiore forza giuridica.