Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte Internazionale di Giustizia ha utilizzato la Convenzione di Vienna per interpretare l'accordo sui confini tra Costa Rica e Nicaragua.
  • L'articolo 31 della Convenzione enfatizza l'interpretazione testuale e sistematica, considerando il testo, il contesto e l'oggetto del trattato.
  • Il preambolo del trattato è visto come il "codice genetico" e svolge un ruolo cruciale nell'interpretazione.
  • Elementi aggiuntivi come clausole accettate dalle parti possono influenzare il contesto dell'interpretazione.
  • Strumenti secondari, come i lavori preparatori, sono considerati solo quando l'interpretazione primaria non è chiara, come previsto dall'articolo 32.

Indice

  1. Interpretazione dei confini
  2. Ruolo del preambolo
  3. Metodo d’interpretazione

Interpretazione dei confini

Prima di interpretare l’acordo che stabiliva i confini tra Costa Rica e Nicaragua, la C.i.g. ha precisato che, per risolvere la controversia, si sarebbe servita degli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna.
L’art. 31 enuclea il principio dell’interpretazione testuale e sistematica: l’interpretazione deve essere il frutto dello studio del senso proprio dei termini, contemperato con l’interpretazione del contesto (con particolare riferimento al preambolo) e con l’interpretazione teleologica. L’operazione interpretativa deve essere olistica, deve cioè tener conto di tutti i criteri sopraindicati: testo; contesto e oggetto del trattato, operanti congiuntamente.

Ruolo del preambolo

Nell’ambito della funzione interpretativa ha un ruolo particolarmente eminente il preambolo, elemento che costituisce il «codice genetico» dell’accordo. Il contesto comprende inoltre di eventuali elementi aggiuntivi all’accordo, come ad esempio eventuali clausole additive ammesse dalle parti.

Metodo d’interpretazione

Il metodo d’interpretazione testuale e contestuale che emerge dalla lettura dell’art. 31 non è assoluto. A esso si aggiunge in via sussidiaria la possibilità di riferimento agli strumenti secondari di interpretazione, quali i lavori preparatori o le circostanze relative alla conclusione dell’accordo stesso, enucleati dall’art. 32: fino al 1962 il ricorso a tali strumenti era consentito nel solo caso in cui l’interpretazione testuale e contestuale non avesse chiarito lo scopo del trattato;

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