Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La disputa riguarda la presunta violazione della Cerd da parte della Russia in seguito agli eventi del 2008 nelle regioni georgiane.
  • La Georgia accusa la Russia di atti di pulizia etnica e violazione dei diritti umani, citando la Convenzione del 1965.
  • La CIG è stata coinvolta per risolvere la controversia, come previsto dall'articolo 22 della Cerd, ma la Russia ha contestato la giurisdizione.
  • La Corte ha confermato l'esistenza della controversia, ma ha accolto l'obiezione della Russia sull'assenza di negoziazioni preliminari.
  • La mancanza di precondizioni negoziali ha portato al rigetto del ricorso della Georgia per difetto di giurisdizione.

Responsabilità internazionale degli stati e interpretazione dei trattati

La controversia riguarda la presunta violazione da parte della Russia della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (Cerd) del 1965, in relazione ai fatti verificatisi in alcune regioni georgiane nell’agosto del 2008. In quel periodo la Georgia aveva sferrato un attacco di artiglieria alla città di Tskhinvali al fine di liberarla dall’occupazione Russa cui era assoggettata da tempo.

La Federazione russa aveva immediatamente risposto con un violento attacco armato, dando vita alle presunte violazioni degli articoli 2, 3 e 5 del Cerd che, secondo la Georgia, implicavano il sorgere di responsabilità internazionale della Russia per tre distinti motivi: per aver compiuto atti di pulizia etnica; per aver limitato il diritto delle persone sfollate a far ritorno nelle proprie abitazioni e per aver distrutto la cultura e l’identità nazionale.
Lo Stato ricorrente adisse dunque la CIG sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della CERD, il quale stabilisce che: “[…] ogni controversia, tra due o più Stati- parte, in merito all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione, che non sia risolta attraverso un negoziato o attraverso le procedure espressamente previste da questa Convenzione, deve, su richiesta di qualunque Stato-parte della controversia, essere definita da un giudizio della Corte Internazionale di Giustizia […]”.
La Russia, però, contestò la giurisdizione della CIG asserendo l’assenza di alcuna disputa pendente tra i due stati sull’interpretazione della Cerd e l’impossibilità di ricorrere alla CIG senza aver previamente esperito le procedure negoziali o stragiudiziali previste ex art. 22 Cerd.
La Corte, però, è riuscita a dimostrare la sussistenza della controversia tra i due stati esaminando il contenuto di alcune rimostranze contenute in scambi diplomatici ufficiali indirizzate dalla Georgia alla Russia. Essa ha innanzitutto definito nel dettaglio il concetto di «controversia», riferito a qualsiasi conflitto di posizioni legali o di interessi; essa ha poi precisato che l’esistenza di una controversia tra due soggetti di diritto internazionale dipende da circostanze di fatto che la Corte deve esaminare caso per caso.
La seconda obiezione della Russia, al contrario, è stata accolta: esaminando gli allegati presentati dalle due parti, infatti, La CIG ha riscontrato l’assenza di prove che dimostrassero l’esperimento delle precondizioni necessarie (negoziazione e strumenti stragiudiziali) per adire la Corte. I giudici hanno pertanto individuato un difetto assoluto di giurisdizione della domanda avanzata dalla Georgia. Il ricorso, dunque, è stato rigettato.

Domande da interrogazione

  1. Qual è stata la principale accusa della Georgia contro la Russia riguardo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale?
  2. La Georgia ha accusato la Russia di violare la Convenzione per atti di pulizia etnica, limitazione del diritto al ritorno degli sfollati e distruzione della cultura e identità nazionale.

  3. Qual è stata la posizione della Russia riguardo alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia (CIG)?
  4. La Russia ha contestato la giurisdizione della CIG, sostenendo l'assenza di una disputa pendente e la mancata esecuzione delle procedure negoziali o stragiudiziali previste dall'art. 22 della CERD.

  5. Qual è stata la decisione finale della Corte Internazionale di Giustizia sulla questione?
  6. La CIG ha rigettato il ricorso della Georgia, accogliendo l'obiezione della Russia riguardo alla mancanza di prove di negoziazione e strumenti stragiudiziali, determinando un difetto di giurisdizione.

Domande e risposte

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