Concetti Chiave
- L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha sollecitato la C.i.g. a valutare la legalità della costruzione del muro tra Palestina e Cisgiordania secondo il diritto internazionale.
- La C.i.g. ha concluso che la costruzione del muro ha violato vari accordi internazionali, evidenziando l'importanza di rispettare i diritti fondamentali senza eccezioni.
- La Corte ha ampliato il concetto di "giurisdizione", includendo anche relazioni internazionali, imponendo responsabilità sugli stati per il rispetto degli accordi umanitari anche fuori dal loro territorio.
- Il tracciato del muro è stato considerato una violazione del principio di autodeterminazione dei popoli da parte di Israele, che ha accettato di riconoscere tale principio e indennizzare i danneggiati.
- Nonostante la mancata ratifica della Palestina, la C.i.g. ha ritenuto applicabili le Convenzioni di Ginevra per il conflitto, grazie alla loro natura consuetudinaria.
Controversia internazionale tra Palestina e Cisgiordania
In seguito alla costruzione di un muro divisorio tra Palestina e Cisgiordania, L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha richiesto alla C.i.g. di valutare l’eventuale violazione del diritto cogente dovuta alla costruzione del muro. La C.i.g. ha giudicato la questione tenendo conto dei principi del diritto cogente e dei valori emergenti dalla lettura della Carta delle Nazioni Unite. In primo luogo, essa si è chiesta se la costruzione del muro avesse violato una serie di accordi di diritto internazionale umanitario, applicabile a causa dei conflitti che da diversi anni imperversano in Palestina e Cisgiordania.
La Corte è giunta alla conclusione secondo cui la protezione offerta dalla convenzione sui diritti fondamentali non possa essere sospesa in alcun caso, a meno che non sussistano disposizioni specifiche. Avendo determinato la distruzione di case e villaggi e la demolizione di intere comunità, la costruzione del muro ha implicato la violazione di un cospicuo numero di accordi di diritto internazionale.La sentenza ha lasciato trasparire la necessità di adempiere al dovere di rispettare i diritti fondamentali. Tali doveri, derivanti dalla ratifica degli accordi internazionali, devono essere assunti dagli stati nell’ambito della loro giurisdizione. Le parti contraenti di un accordo sui diritti fondamentali hanno l’inderogabile compito di rispettare tali doveri non soltanto all’interno del territorio nazionale, come è stato ritenuto fino a pochi decenni fa, bensì nell’ambito di ogni rapporto inerente alla giurisdizione del Paese interessato. La C.i.g., infatti, ha declinato il termine «giurisdizione» secondo un significato più ampio: la parola in questione non attiene esclusivamente all’ambito della sfera territoriale, bensì a qualsivoglia rapporto che interessi il Paese in cui l’accordo di diritto internazionale è stato ratificato (effetto extraterritoriale degli accordi internazionali). La C.i.g., infine, ha stabilito che, laddove uno stato venga ad esercitare la sua autorità, a causa di elementi che rientrino nell’ambito internazionale, in un territorio esterno alla sua giurisdizione domestica, esso deve essere ritenuto responsabile nel caso di mancata osservanza delle norme derivanti dagli accordi internazionali umanitari da esso ratificati.
Infine la Corte internazionale di giustizia ha valutato la controversia sotto il profilo relativo al principio di autodeterminazione dei popoli: la costruzione del muro divisorio ha fornito al popolo della Cisgiordania un’identità diversa e non riconducibile a quella propria degli abitanti prima che il muro venisse costruito. La C.i.g. ha pertanto affermato che il tracciato imposto dal muro divisorio, sebbene provvisorio, ha costituito una grave violazione, da parte degli israeliti, del diritto internazionale umanitario e del principio di autodeterminazione dei popoli. In seguito all’emissione della sentenza, l’Israele si è impegnato a rispettare il principio di autodeterminazione del popolo palestinese e a corrispondere un indennizzo a tutti coloro che avessero riportato un particolare nocumento a causa della costruzione del muro.
Nell’ambito della risoluzione della controversia, la C.i.g. ha preso in considerazione la portata della Convenzione di Ginevra, documento che attiene al trattamento delle persone civili nel corso dei conflitti bellici. Si tratta di una convenzione che, attraverso le sue disposizioni, rispecchia le fonti consuetudinarie del diritto internazionale. Lo stato di Israele affermava che le quattro convenzioni di Ginevra non si potessero applicare al conflitto palestinese. Tale assunzione derivava dall’impossibilità per gli stati che non avevano ancora ratificato le convenzioni di renderle applicabili. In effetti, la Palestina non aveva ancora ratificato gli accordi; essa, tuttavia, aveva notificato la propria intenzione di ratificare i documenti. L’Israele ritenne che, non essendo la Palestina parte contraente degli accordi, essa non avrebbe potuto in alcun caso appellarsi all’applicazione delle Convenzioni. La C.i.g., però, si discostò dalla posizione dell’Israele, ritenendo che la Palestina potesse liberamente applicare la convenzione a causa della natura consuetudinaria del contenuto della stessa.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la posizione della Corte internazionale di giustizia riguardo alla costruzione del muro tra Palestina e Cisgiordania?
- Come ha interpretato la C.i.g. il concetto di "giurisdizione" in relazione agli accordi internazionali?
- Qual è stata la risposta di Israele alla sentenza della C.i.g. riguardo al muro?
- Qual è stata la posizione della C.i.g. sulla possibilità di applicare le Convenzioni di Ginevra al conflitto palestinese?
- Quali sono le implicazioni della sentenza della C.i.g. per gli stati che esercitano autorità in territori esterni alla loro giurisdizione domestica?
La C.i.g. ha concluso che la costruzione del muro ha violato numerosi accordi di diritto internazionale umanitario e ha costituito una grave violazione del principio di autodeterminazione dei popoli.
La C.i.g. ha interpretato "giurisdizione" in senso ampio, includendo non solo la sfera territoriale ma anche qualsiasi rapporto che interessi il Paese che ha ratificato l'accordo internazionale, riconoscendo un effetto extraterritoriale.
Israele si è impegnato a rispettare il principio di autodeterminazione del popolo palestinese e a corrispondere un indennizzo a coloro che hanno subito danni a causa della costruzione del muro.
La C.i.g. ha ritenuto che la Palestina potesse applicare le Convenzioni di Ginevra a causa della natura consuetudinaria del loro contenuto, nonostante non avesse ancora ratificato formalmente gli accordi.
Gli stati devono essere ritenuti responsabili per la mancata osservanza delle norme derivanti dagli accordi internazionali umanitari ratificati, anche quando esercitano autorità in territori esterni alla loro giurisdizione domestica.