Concetti Chiave
- La sentenza di Cassazione 1663/2020 ha confermato la natura etero-organizzata del lavoro su piattaforma.
- L'articolo 2.1 del decreto legislativo 81/2015, modificato dalla legge 128/2019, applica la disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni etero-organizzate.
- La Cassazione ha parzialmente accolto e rigettato la decisione del tribunale d'appello di Torino, riconoscendo i gig workers come collaboratori etero-organizzati.
- È stata rifiutata la tesi del tertium genus, confermando l'esistenza di lavoro subordinato e autonomo, con eventuale parasubordinazione.
- I gig workers sono considerati lavoratori autonomi eterorganizzati, non estendendo la disciplina dell'articolo 2094 c.c.
Sentenza di Cassazione 1663/2020
La qualificazione giuridica del lavoro sul web è stata oggetto di numerose controversie giurisprudenziali. La più importante è quella gestita a Torino a partire dal 2018, conclusasi con la sentenza di Cassazione 1663/2020.
Il giudice di legittimità ha confermato la natura etero-organizzata delle prestazioni svolte dai lavoratori su piattaforma. La Corte ha citato l’art. 2.1 del decreto legislativo 81/2015, così come modificato dalla legge 128/2019.
Il nuovo articolo 2.1 dispone che la disciplina della subordinazione si applica anche alle collaborazioni etero-organizzate mediante piattaforme digitali.
La Cassazione ha in parte accolto e in parte rigettato la soluzione proposta dal tribunale d’appello di Torino. Nello specifico, ha accettato di considerare i gig workers come collaboratori etero-organizzati, ma ha rifiutato la tesi del tertium genus: esiste solo la subordinazione da un lato e l’autonomia (o eventualmente parasubordinazione) dall’altro. L’art. 2.1, infatti, non estende la fattispecie ex art. 2094 c.c., si limita ad ampliare l’ambito applicativo della sua disciplina.
Nello specifico, quindi, i gig workers vengono considerati lavoratori autonomi eterorganizzati.