Concetti Chiave
- L'imprenditore è definito dal Codice Civile come chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata per la produzione o scambio di beni o servizi.
- I requisiti per essere imprenditore includono l'esercizio di un'attività economica, la professionalità, l'organizzazione, la produzione o scambio di beni/servizi e l'assunzione del rischio d'impresa.
- L'imputazione giuridica dell'attività d'impresa spetta al soggetto nel cui nome l'impresa è esercitata, anche se diretta da un imprenditore occulto tramite un prestanome.
- L'impresa è distinta dall'azienda; l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore, mentre l'impresa è l'attività gestita.
- Le imprese possono essere classificate in base a diversi criteri come la natura dell'imprenditore (privata o pubblica), l'oggetto dell'attività (agricola o commerciale) e le dimensioni (grandi, medie, piccole, micro).
Indice
Nozione di imprenditore
La figura dell’imprenditore è definita dall’art. 2082 c.c., secondo cui “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
L’imprenditore deriva, storicamente, dalla figura del mercante, che si impone dopo le economie chiuse delle società feudali, durante l’età comunale.
Successivamente, con il processo di codificazione dell’Ottocento, nei primi codici di commercio, si definisce la figura del commerciante, che agisce nell'intermediazione e nello scambio di beni.
Questa figura è sostituita, nel 1942 con l’entrata in vigore del codice civile (di cui manteniamo la struttura, il contenuto ha subito modifiche, come la riforma del diritto di famiglia nel 1975), dall’imprenditore.
Gli imprenditori possono oggi avere scambi con i Paesi esteri (quasi 200), grazie alla crescente liberalizzazione a livello internazionale degli scambi e all’informatizzazione, è infatti possibile effettuare scambi con un computer (Borsa, titoli di Stato, e-commerce); ciò determina la necessità di nuovi istituti giuridici sovranazionali connessi alla figura dell’imprenditore (come le norme comunitarie in Europa che s’impongono in modo sempre più esteso e vincolante).
I requisiti dell'imprenditore
I requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. per assumere la qualifica di imprenditore sono:- l’esercizio di un’attività economica: ossia un’attività di produzione o di scambio di beni o servizi che produca ricchezza per il mercato, svolta con lo scopo di conseguire il profitto. Anche se non esplicitamente definito dal c.c., l’oggetto dell’attività dev'essere lecito, ossia conforme all'ordinamento giuridico.
- la professionalità: l’attività deve essere svolta in modo stabile, abituale e non occasionale (acquistare e vendere case per un periodo e poi smettere). Un caso particolare è quello dell’imprenditore stagionale (imprenditore alberghiero e imprenditore che sfrutta impianti sciistici), che svolge l’attività in concomitanza alla stagione, ma comunque in modo regolare per cui non in modo occasionale.
- l’organizzazione: l’imprenditore, per attuare il processo produttivo, organizza e combina in modo ottimale i fattori produttivi.
- la produzione o lo scambio: è necessario che la produzione o lo scambio di beni o di servizi siano destinati al mercato, cioè al soddisfacimento di bisogni altrui e non alla semplice attività di autoconsumo.
- l’assunzione del rischio d’impresa: può essere economico (vendita rovinosa, a prezzi inferiori ai costi di produzione in situazioni di crisi) o tecnico (assunzione errata o acquisto di macchinario sbagliato, non idoneo).
Gli imprenditori e i professionisti intellettuali.
I liberi professionisti o professionisti intellettuali (notai, avvocati, commercialisti, medici, ragionieri) non sono giuridicamente considerati imprenditori, principalmente per un privilegio a loro riconosciuto, il quale comporta che le loro prestazioni vengano retribuite anche se non soddisfano il cliente (l’onorario o la parcella dell’avvocato dovrà essere pagato dal cliente anche nel caso in cui egli perda la causa) e per la mancanza di un’attività organizzata in forma d’impresa. Se, ad esempio, un medico organizza una clinica privata, assume personale (medici, infermieri) e si procura il capitale necessario per dirigere tale attività, è considerato imprenditore.
L'imputazione giuridica dell'attività d'impresa
È considerato imprenditore colui nel nome del quale l’impresa è esercitata, è pero possibile che l’attività venga esercitata sotto un nome altrui, ciò accade quando l’impresa viene intestata a un prestanome, cui l’imprenditore reale detto “occulto” dà indicazioni e mezzi necessari per il compimento degli affari aziendali. In questi casi, nonostante sia l’imprenditore occulto a dirigere l’impresa, è al prestanome che spetta l’imputazione giuridica dell’attività d’impresa, risulta quindi imprenditore, nei confronti dei terzi, il prestanome.Tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dato che il prestanome compie atti giuridici in nome proprio ma per il mandante; questa figura contrattuale comporta che il mandante non risponde dei debiti d’impresa, dato che secondo l’art. 1705 c.c. “i terzi non hanno alcun rapporto col mandante”.
Le ragioni che possono spingere a servirsi di un prestanome sono varie, ad esempio: per eludere una condanna penale (imprenditore è stato condannato per traffico di stupefacenti all’interdizione dell’attività d’impresa, intesta l’attività a un amico), aggirare una situazione di incompatibilità (pubblico impiegato, che non può svolgere attività imprenditoriale, la svolge sotto nome altrui) o sottrarsi ai rischi economici dell’impresa e del fallimento (impresa intestata a un nullatenente in modo che i creditori rimangano insoddisfatti).
L’orientamento giurisprudenziale di oggi si basa sulla presunzione dell’esistenza di una società di fatto, sorta da un comportamento concludente, tra prestanome e imprenditore occulto, in modo che quest’ultimo non si possa sottrarre dai rischi d’impresa e quindi rispondere degli eventuali debiti (ciò deve essere però provato).
L'impresa
Il c.c. non definisce esplicitamente il concetto d’impresa (non ha un articolo che lo disciplina), il quale si desume dall’art. 2082 dell’imprenditore.Sotto profilo giuridico tra azienda e impresa esiste una rilevante differenza: l’azienda è il complesso di beni che l’imprenditore organizza per lo svolgimento della sua attività (art. 2555 c.c.), mentre l’impresa è l’attività da lui gestita. Le imprese possono essere classificate in base a diversi criteri:
- In relazione alle caratteristiche dell’imprenditore, l’impresa può essere privata o pubblica. Nel primo caso l’imprenditore è un soggetto privato (impresa individuale) o un insieme di persone (impresa collettiva), nel secondo la gestione dell’attività spetta a un ente pubblico, quale Stato o Regione.
- In base all’oggetto dell’attività si distinguono in agricole e commerciali.
- A seconda delle dimensioni si distinguono in:
o grandi imprese, devono avere almeno 250 dipendenti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro;
o medie imprese, devono avere meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni;
o piccole imprese, devono avere meno di 50 dipendenti e un fatturato inferiore a 10 milioni;
o micro imprese, con meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 2 milioni.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di imprenditore secondo l'articolo 2082 del codice civile?
- Quali sono i requisiti necessari per essere considerato un imprenditore?
- Come viene giuridicamente imputata l'attività d'impresa?
- Qual è la differenza tra azienda e impresa secondo il codice civile?
- Come possono essere classificate le imprese?
L'articolo 2082 del codice civile definisce l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
I requisiti includono l'esercizio di un'attività economica, la professionalità, l'organizzazione, la produzione o lo scambio di beni o servizi destinati al mercato, e l'assunzione del rischio d'impresa.
L'attività d'impresa è imputata a colui nel nome del quale l'impresa è esercitata, anche se può essere intestata a un prestanome, che risulta imprenditore nei confronti dei terzi.
L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento della sua attività, mentre l'impresa è l'attività stessa gestita dall'imprenditore.
Le imprese possono essere classificate in base alle caratteristiche dell'imprenditore (private o pubbliche), all'oggetto dell'attività (agricole o commerciali), e alle dimensioni (grandi, medie, piccole, micro).