Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Corte d'Appello di Torino ha riesaminato l'inquadramento giuridico dei rider, proponendo un modello di lavoro intermedio.
  • È stata esclusa l'applicazione della subordinazione tradizionale, riconoscendo invece una forma di collaborazione etero-organizzata.
  • La collaborazione etero-organizzata si basa su prestazioni personali e continuative, con modalità di lavoro stabilite dal committente.
  • Il concetto di subordinazioni spurie include rapporti di lavoro autonomi con caratteristiche di subordinazione.
  • La sentenza distingue tra collaborazione autonoma e etero-organizzata, sottolineando l'integrazione funzionale del lavoratore nell'impresa.

Sentenza 4-02-2019 - Corte d’Appello di Torino

L’inquadramento giuridico dei rider proposto dal tribunale di lavoro di Torino è stato messo in discussione dalla Corte d’Appello di Torino tramite una sentenza, emessa nel febbraio del 2019.
Il tribunale ha proposto una soluzione intermedia. Pur continuando a ritenere impossibile ricondurre la materia alla fattispecie della subordinazione ex art. 2094, ha ammesso la possibilità di considerarla una via di mezzo fra un rapporto di lavoro subordinato e uno autonomo.
Infatti, la Corte ha ricondotto la fattispecie alla collaborazione etero-organizzata (art.

2.1 d.lgs. 81/2015). È tale ogni prestazione esclusivamente personale e continuativa le cui modalità di organizzazione sono stabilite dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi dell’esecuzione. L’art. 2.1 del decreto 81/2015 ha ricondotto a questo ambito le cosiddette «subordinazioni spurie», cioè tutti quei rapporti di lavoro che formalmente sono autonomi, ma in realtà presentano caratteristiche tipiche della subordinazione.

La collaborazione etero-organizzata, dunque, si configura come via di mezzo fra la subordinazione (art. 2094 c.c.) e l’autonomia (art. 409.3 c.p.c.). In particolare, l’art. 409 definisce autonome le collaborazioni che si concretano in una prestazione di opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. Il collaboratore deve poter coordinare autonomamente lo svolgimento della prestazione: se questo requisito manca si ricade nell’ipotesi di collaborazione etero-organizzata. Infatti ha luogo l’effettiva integrazione funzionale del collaboratore nell’impresa del committente.

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