Concetti Chiave
- La Corte d'Appello di Torino ha riesaminato l'inquadramento giuridico dei rider, proponendo un modello di lavoro intermedio.
- È stata esclusa l'applicazione della subordinazione tradizionale, riconoscendo invece una forma di collaborazione etero-organizzata.
- La collaborazione etero-organizzata si basa su prestazioni personali e continuative, con modalità di lavoro stabilite dal committente.
- Il concetto di subordinazioni spurie include rapporti di lavoro autonomi con caratteristiche di subordinazione.
- La sentenza distingue tra collaborazione autonoma e etero-organizzata, sottolineando l'integrazione funzionale del lavoratore nell'impresa.
Sentenza 4-02-2019 - Corte d’Appello di Torino
L’inquadramento giuridico dei rider proposto dal tribunale di lavoro di Torino è stato messo in discussione dalla Corte d’Appello di Torino tramite una sentenza, emessa nel febbraio del 2019.
Il tribunale ha proposto una soluzione intermedia. Pur continuando a ritenere impossibile ricondurre la materia alla fattispecie della subordinazione ex art. 2094, ha ammesso la possibilità di considerarla una via di mezzo fra un rapporto di lavoro subordinato e uno autonomo.
Infatti, la Corte ha ricondotto la fattispecie alla collaborazione etero-organizzata (art.
La collaborazione etero-organizzata, dunque, si configura come via di mezzo fra la subordinazione (art. 2094 c.c.) e l’autonomia (art. 409.3 c.p.c.). In particolare, l’art. 409 definisce autonome le collaborazioni che si concretano in una prestazione di opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. Il collaboratore deve poter coordinare autonomamente lo svolgimento della prestazione: se questo requisito manca si ricade nell’ipotesi di collaborazione etero-organizzata. Infatti ha luogo l’effettiva integrazione funzionale del collaboratore nell’impresa del committente.