Concetti Chiave
- La Corte d'Appello di Torino ha riesaminato l'inquadramento giuridico dei rider, proponendo un modello di lavoro intermedio.
- È stata esclusa l'applicazione della subordinazione tradizionale, riconoscendo invece una forma di collaborazione etero-organizzata.
- La collaborazione etero-organizzata si basa su prestazioni personali e continuative, con modalità di lavoro stabilite dal committente.
- Il concetto di subordinazioni spurie include rapporti di lavoro autonomi con caratteristiche di subordinazione.
- La sentenza distingue tra collaborazione autonoma e etero-organizzata, sottolineando l'integrazione funzionale del lavoratore nell'impresa.
Sentenza della Corte d'Appello
L’inquadramento giuridico dei rider proposto dal tribunale di lavoro di Torino è stato messo in discussione dalla Corte d’Appello di Torino tramite una sentenza, emessa nel febbraio del 2019.
Il tribunale ha proposto una soluzione intermedia. Pur continuando a ritenere impossibile ricondurre la materia alla fattispecie della subordinazione ex art. 2094, ha ammesso la possibilità di considerarla una via di mezzo fra un rapporto di lavoro subordinato e uno autonomo.
Definizione di collaborazione etero-organizzata
Infatti, la Corte ha ricondotto la fattispecie alla collaborazione etero-organizzata (art. 2.1 d.lgs. 81/2015). È tale ogni prestazione esclusivamente personale e continuativa le cui modalità di organizzazione sono stabilite dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi dell’esecuzione. L’art. 2.1 del decreto 81/2015 ha ricondotto a questo ambito le cosiddette «subordinazioni spurie», cioè tutti quei rapporti di lavoro che formalmente sono autonomi, ma in realtà presentano caratteristiche tipiche della subordinazione.
La collaborazione etero-organizzata, dunque, si configura come via di mezzo fra la subordinazione (art. 2094 c.c.) e l’autonomia (art. 409.3 c.p.c.). In particolare, l’art. 409 definisce autonome le collaborazioni che si concretano in una prestazione di opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. Il collaboratore deve poter coordinare autonomamente lo svolgimento della prestazione: se questo requisito manca si ricade nell’ipotesi di collaborazione etero-organizzata. Infatti ha luogo l’effettiva integrazione funzionale del collaboratore nell’impresa del committente.
Domande da interrogazione
- Qual è stata la decisione della Corte d'Appello di Torino riguardo l'inquadramento giuridico dei rider?
La Corte d'Appello di Torino ha messo in discussione l'inquadramento giuridico dei rider proposto dal tribunale di lavoro di Torino, optando per una soluzione intermedia che considera il rapporto di lavoro come una via di mezzo tra subordinato e autonomo.