Concetti Chiave
- La Corte europea dei diritti dell'uomo tutela la libertà religiosa, bilanciando questa con i diritti personali e l'ordine pubblico.
- La Corte assicura l'autonomia organizzativa delle confessioni religiose, evitando l'unificazione forzata da parte dello Stato.
- La Costituzione italiana garantisce la libertà religiosa attraverso articoli che promuovono l'eguaglianza e la libertà di culto.
- La libertà di coscienza è riconosciuta, ma l'ateismo antireligioso può entrare in conflitto con l'ordinamento giuridico.
- Trattative sono in corso tra un'associazione di atei e agnostici e il governo italiano per un'Intesa, in linea con la Costituzione.
Tutela religiosa offerta dalla Corte di Strasburgo
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo, mira a contemperare la libertà religiosa con i diritti e le prerogative personali non contrari a ordine pubblico e buon costume.
Inoltre, la Corte tutela la libertà di organizzazione e autogoverno delle confessioni religiose. Lo stato non può imporre l’unificazione di due o più confessioni: esso può intervenire solo per sanare i più gravi conflitti fra ordini religiosi fra loro in concorrenza e per tutelare i luoghi di culto.
Oltre che a livello internazionale, la libertà religiosa è sancita direttamente dalla nostra costituzione: l’art.
Bisogna poi comprendere il nesso che esiste fra libertà di religione e libertà di coscienza. Quest’ultima riguarda coloro che si dichiarano atei: se l’ateismo è fine a se stesso è considerato espressione di una legittima libertà di coscienza; se, invece, esso aspira a divenire un ateismo antireligioso, con intenti propagandistici, entra in conflitto con l’ordinamento, il quale tutela la religione come un vero e proprio bene giuridico.
Di recente, un’associazione italiana che raggruppa gli atei e gli agnostici ha intavolato un dialogo con il governo per instaurare un’Intesa con lo stato. Le trattative sono ancora in corso, ma si esclude che il governo possa ignorare del tutto la richiesta, dal momento che la possibilità di stipulare intese religiose è direttamente sancita dalla Costituzione (art. 8).