Concetti Chiave
- La SCIA sostituisce autorizzazioni e permessi, tranne per vincoli ambientali, culturali e altre eccezioni specifiche.
- Le segnalazioni devono includere dichiarazioni e attestazioni tecniche per verificare requisiti e presupposti.
- La PA ha 60 giorni per adottare provvedimenti in caso di mancanza di requisiti, ridotti a 30 giorni per la SCIA edilizia.
- Una SCIA unica può essere presentata per attività che richiedono più segnalazioni, con trasmissione alle amministrazioni competenti.
- Nel caso di silenzio della PA, la domanda si considera accolta, salvo eccezioni specifiche come per la tutela del patrimonio culturale.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): gli atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta il cui rilascio dipende solo da accertamento di requisiti e presupposti, è sostituito da segnalazione dell’interessato, eccetto per vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e per atti riguardanti difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanza, costruzione in zone sismiche e imposti da norme UE.
Indice
Documentazione e verifiche
La segnalazione è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà per stati, qualità personali e fatti e, se previsto da normativa, attestazioni e osservazioni di tecnici abilitati riguardanti sussistenza di requisiti e presupposti (devono essere presenti elaborati tecnici per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione).
Procedure e tempistiche
L’amministrazione in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti entro 60 giorni da ricevimento della segnalazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di possibili danni effettuati.
Se possibile conformare attività intrapresa a normativa vigente, la PA invita l’interessato a provvedere prescrivendo condizioni da rispettare entro termine non minore di 30 giorni, decorso il termine senza rispetto delle condizioni l’attività è vietata. Se presente attestazioni non veritiere o pericolo, la PA dispone la sospensione dell’attività.
Eccezioni e specifiche
Procedimenti di SCIA non validi per attività bancarie e creditizie.
Se SCIA in materia edilizia, il termine di 60 giorni per carenza di requisiti e presupposti è diminuito a 30 giorni.
SCIA, denuncia o dichiarazione di inizio attività non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche alle PA.
Se denuncia o domanda dell’interessato è non regolare o non completa, la PA lo comunica entro 10 giorni.
Presentazione e sportelli
Sul sito di ogni amministrazione è indicato lo sportello unico, al quale presentare la SCIA. Possibile anche più sportelli.
Se per svolgimento di attività sono necessarie più SCIA, se ne presenta una unica, l’amministrazione ricevente la trasmette alle altre amministrazioni per i controlli di loro competenza.
Silenzio assenso e rigetto
In genere nei procedimenti ad istanza di parte, il silenzio della PA equivale ad accoglimento della domanda se PA non comunica provvedimento di diniego.
PA competente può indire entro 30 giorni dalla presentazione d’istanza una conferenza di servizi tenendo conto anche dei contro interessati.
Se silenzio assenso in un procedimento, la PA può assumere determinazioni in via di autotutela.
Silenzio rigetto istanza, nel caso di procedimenti per patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, tutela rischio idrogeologico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità, per procedimenti per i quali è prevista da normativa UE adozione di provvedimenti amministrativi.
Domande da interrogazione
- Che cos'è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?
- Quali sono le eccezioni in cui la SCIA non può essere utilizzata?
- Cosa accade se l'amministrazione rileva una carenza di requisiti nella SCIA?
- Come si presenta una SCIA quando sono necessarie più segnalazioni per un'attività?
La SCIA è un procedimento che sostituisce atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, basandosi su accertamento di requisiti e presupposti, tranne in casi specifici come vincoli ambientali o di sicurezza.
La SCIA non si applica in casi di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, giustizia, finanza, costruzione in zone sismiche e norme UE.
L'amministrazione adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione di danni entro 60 giorni, o invita a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Si presenta una SCIA unica allo sportello unico indicato sul sito dell'amministrazione, che la trasmette alle altre amministrazioni competenti per i controlli necessari.