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Concetti Chiave

  • Le autorizzazioni delle p.a. permettono attività private compatibili con gli interessi pubblici, dopo un controllo preventivo.
  • Nonostante l'effetto favorevole per l'interessato, la libertà è limitata per proteggere interessi pubblici come sicurezza e salute.
  • La dichiarazione di inizio attività prevede un controllo pubblico successivo, con verifica preliminare da parte del privato.
  • Il silenzio assenso implica il consenso se l'amministrazione non risponde entro un termine stabilito.
  • La Costituzione vieta controlli preventivi su attività legate a diritti fondamentali, consentendo interventi solo successivi.

Indice

  1. Controllo pubblico preventivo
  2. Dichiarazione di inizio attività
  3. Silenzio assenso e diritti fondamentali

Controllo pubblico preventivo

Le p.a. consentono lo svolgimento di attività private, dopo averne accertato la compatibilità con gli interessi pubblici coinvolti

Quindi vi è un controllo pubblico preventivo, il cui esito positivo è condizione per lo svolgimento dell’attività.

Anche se l’effetto del provvedimento di autorizzazione è favorevole all’interessato, la sua libertà è comunque limitata dall’esigenza di tutela degli interessi pubblici, che potrebbero essere lesi da tale attività, ad esempio la sicurezza, la salute…

Dichiarazione di inizio attività

Dichiarazione di inizio attività: il controllo pubblico in questo caso è successivo, con tale dichiarazione il privato comunica all’amministrazione che sta per iniziare l’attività per far sì che provveda alle verifiche. Quindi è il privato che per primo verifica la compatibilità dell’attività privata con l’interesse pubblico: la dichiarazione del privato è impugnabile di fronte al giudice amministrativo. Quando non è prevista l’impugnazione, è comunque prevista la possibilità al controinteressato di fare ricorso contro il silenzio della p.a.

Silenzio assenso e diritti fondamentali

Silenzio assenso: il potere autorizzatorio si intende esercitato in senso positivo se l’amministrazione non si pronuncia entro un certo termine.

La Costituzione esclude il controllo preventivo su attività che costituiscono esplicazione di diritti fondamentali, infatti sarebbe incostituzionale una legge che imponesse un’autorizzazione per riunirsi, per costituire un’associazione, … rispetto a queste attività i pubblici poteri possono intervenire solo successivamente, ad esempio per sciogliere una riunione pericolosa.

Attualmente si tende a privilegiare l’interesse privato, quindi i controlli successivi.

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