Concetti Chiave
- Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare criteri e modalità di concessione di sovvenzioni e vantaggi economici.
- Se le concessioni sono a favore di soggetti controllati, devono essere pubblicati i dati consolidati di gruppo.
- Le pubblicazioni rendono efficaci le concessioni superiori a 1.000 euro all'anno per lo stesso beneficiario.
- I dati identificativi che rivelano lo stato di salute o la situazione economica dei destinatari non vengono pubblicati.
- Devono essere pubblicati i dettagli dei beneficiari, importi concessi, e informazioni sul processo di attribuzione.
Obblighi di pubblicazione per concessioni per Pubbliche Amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri e le modalità con quali sono concessi e poi gli atti con cui sono concessi le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e i vantaggi economici.
Se concessi a soggetti controllati di diritto o di fatto, vengono pubblicati i dati consolidati di gruppo e dati nella nota integrativa del bilancio.
Pubblicazione rende efficace concessione e attribuzioni con importi maggiori a 1.000 allo stesso beneficiario in un anno.
Esclusa pubblicazione dati identificativi dei destinatari da cui è possibile ricavare informazioni su stato di salute o situazione di disagio economico – sociale.
Per i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziati e vantaggi economici devo essere pubblicati:
- nome soggetto beneficiario
- importo vantaggio economico
- norma o titolo a base dell’attribuzione
- ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento
- modalità per individuazione di beneficiari
- link a progetto
Pubblicazione di rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, evidenziando risorse trasferite o assegnate, con indicato titolo di trasferimento e impiego risorse, pubblicati atti e relazioni degli organi di controllo