Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Lo sciopero politico non è considerato illecito secondo la Corte costituzionale, a meno che l'oggetto stesso dello sciopero non sia illegale.
  • Uno sciopero politico può essere sanzionato se causa danni dimostrabili al datore di lavoro, non rientrando nella protezione dell'articolo 40 della Costituzione.
  • L'articolo 503 del Codice penale sanziona gli scioperi anticostituzionali, specialmente quelli che mirano a ostacolare diritti civili o sovvertire l'ordine costituzionale.
  • Secondo l'articolo 504 del Codice penale, gli scioperi contro la pubblica amministrazione sono legittimi solo con finalità economiche, non per sovvertire l'ordine pubblico.
  • La Corte costituzionale negli anni ottanta ha confermato che gli scioperi coattivi sono illegittimi se non mirano a obiettivi puramente economici.

Sciopero politico

Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale durante gli anni settanta del XX secolo, lo sciopero politico non è illecito: i lavoratori che vi partecipano, infatti, non commettono un reato. Diverso discorso deve essere osservato per l’ipotesi in cui l’oggetto del suddetto sciopero sia di per sé illecito: in questo caso tale forma di astensione non può essere ricondotta alla protezione offerta dall’articolo 40 della Costituzione italiana.
Dunque, mentre lo sciopero economico-politico rientra nel novero interpretativo dell’art.

40 Cost., allo stesso modo lo sciopero politico tout-court è illecito per l’oggetto, dunque può essere sanzionato dal datore di lavoro, qualora egli riesca a dimostrare la sussistenza di un danno desumibile e ricavabile come conseguenza dell’esercizio di tale prerogativa.
La norma penale continua a rimanere in vigore: sulla base dell’articolo 503 del Codice penale, è sanzionatile ogni sciopero anticostituzionale, finalizzato ad esempio a ostacolare l’esercizio dei diritti civili e politici oppure a sovvertire l’ordine costituzionale.
Molto simile alla fattispecie di cui all’articolo 503 è quella prevista dalla disposizione successiva: essa attiene a qualsiasi forma di sciopero finalizzata a ostacolare l’attività della pubblica amministrazione. Il caso di scuola che ha dato origine alla decisione della Corte costituzionale riguardava uno sciopero contro la Banca d’Italia. In quell’occasione, alla Corte costituzionale fu chiesto se fosse possibile applicare l’articolo 504 del Codice penale: negli anni ottanta, la Corte ha adottato la stessa linea interpretativa che aveva seguito negli anni settanta a proposito dello sciopero politico. In particolare, essa stabilì che lo sciopero coattivo contro la pubblica amministrazione è legittimo solo qualora abbia finalità meramente economiche, risultando altresì illegittimo nel caso in cui sia volto a sovvertire l’ordine pubblico.

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