Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La sentenza 711/1980 della Cassazione amplia l'interpretazione del diritto di sciopero, definendolo come un'astensione collettiva per un fine comune.
  • Lo sciopero è considerato lecito se danneggia la produzione aziendale in modo temporaneo, ma non la produttività a lungo termine.
  • Nell'industria pesante, gli impianti a ciclo continuo devono restare operativi, rendendo necessario il lavoro delle "comandate" durante lo sciopero.
  • Scioperi anomali sono leciti se non danneggiano la produttività; il datore deve accettare prestazioni offerte tra sospensioni.
  • Il datore può rifiutare prestazioni solo se queste risultano inutilizzabili, anche se non arrecano danno alla produttività.

Indice

  1. Interpretazione del diritto di sciopero
  2. Danno alla produzione e produttività
  3. Cicli produttivi e sciopero legittimo

Interpretazione del diritto di sciopero

L’interpretazione restrittiva del diritto di sciopero è stata ampliata dalla Cassazione tramite la sentenza 711 del 1980. La Corte ha definito lo sciopero come un’astensione collettiva da lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune. La nozione non fa riferimento agli effetti dello sciopero, ma negli anni successivi si è consolidato il principi secondo cui esso è lecito se arreca un danno alla produzione dell’azienda, non alla sua produttività.

Danno alla produzione e produttività

Il danno riguarda la produzione se si limita a rallentare la capacità momentanea dell’impresa di produrre. Invece, il danno alla produttività è qualsiasi fatto doloso o colposo che cagioni all’impresa un danno ingiusto che si proietta nel futuro, essendo quindi destinato a danneggiare l’impresa nella sua attitudine produttiva a lungo termine. Il danno è così ingente che, anche dopo la conclusione dello sciopero, l’azienda non sarà in grado di ripristinare la sua piena operatività. Per questo, lo sciopero che arreca un danno alla produttività è sempre illecito.

Cicli produttivi e sciopero legittimo

Vi sono certi cicli produttivi industriali, specialmente nell’industria pesante (alti forni, Ilva, ecc.), che non si possono fermare mai: si tratta di impianti a ciclo continuo. Anche durante l’esercizio dello sciopero, infatti, essi continuano a funzionare, sebbene a ritmi ridotti. La chiusura di un alto forno ne determina il danneggiamento irreparabile. In questo caso, dunque, lo sciopero è legittimo solo se un certo numero di lavoratori (le cosiddette «comandate») continua a prestare servizio per garantire il funzionamento degli impianti a ciclo continuo. Lo sciopero è lecito solo se sono assicurate le comandate: l’astensione provoca un danno alla produzione (momentaneo) ma non alla produttività (pro futuro). Anche le forme anomale di sciopero (a singhiozzo, a scacchiera, ecc.), sono quindi lecite se non arrecano un danno alla produttività dell’impresa. Se questa condizione viene rispettata, il datore non può rifiutare la prestazione offerta dagli scioperanti tra una sospensione e l’altra, né tantomeno quella fornita dai lavoratori che non hanno preso parte all’astensione. L’unica eccezione riguarda il caso in cui le prestazioni, pur non arrecando un danno alla produttività, siano di fatto inutilizzabili dal datore di lavoro.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di sciopero secondo la sentenza di Cassazione 711/1980?
  2. La sentenza definisce lo sciopero come un'astensione collettiva da lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori per il raggiungimento di un fine comune, senza riferimento agli effetti dello sciopero.

  3. Quando uno sciopero è considerato illecito secondo la sentenza?
  4. Uno sciopero è considerato illecito se arreca un danno alla produttività dell'azienda, ovvero un danno ingiusto che si proietta nel futuro e danneggia l'impresa nella sua attitudine produttiva a lungo termine.

  5. Quali condizioni devono essere rispettate per considerare lecito uno sciopero in impianti a ciclo continuo?
  6. Lo sciopero è lecito se un certo numero di lavoratori continua a prestare servizio per garantire il funzionamento degli impianti a ciclo continuo, assicurando che l'astensione provochi solo un danno momentaneo alla produzione e non alla produttività futura.

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