Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I contratti collettivi italiani possono includere clausole di tregua sindacale che limitano lo sciopero, nonostante la legge non lo richieda.
  • Le clausole di tregua sindacale nei CCNL richiedono che le parti cerchino soluzioni alternative prima di ricorrere a scioperi o serrate.
  • Dal 2011, le clausole di tregua sono vincolanti solo per le parti sociali dei CCNL, non per i singoli lavoratori.
  • Il testo unico sulla rappresentanza prevede sanzioni per i sindacati che violano le clausole di tregua sindacale.
  • In assenza di clausole di tregua, lo sciopero deve rispettare i limiti interni, esterni e contrattuali stabiliti dai CCNL.

Clausole di tregua sindacale

I limiti allo sciopero non sono solo interni o esterni. Infatti possono esistere anche limiti contrattuali, cioè stabiliti non dalla legge bensì dagli stessi contratti collettivi.
Il diritto italiano non obbliga i promotori dello sciopero a cercare preventivamente una soluzione pacifica del conflitto; quest’obbligo vale solo per lo sciopero dei servizi pubblici essenziali (legge 146/1990). Anche se non previsto dalla legge, esso può essere incluso dalle parti nel contratto collettivo.

Di solito, infatti, i CCNL contengono un’apposita clausola, detta di tregua o di pace sindacale, che comporta la rinuncia all’azione diretta: lo sciopero da parte dei lavoratori e la serrata datoriale. L’obbligo vige per un lasso di tempo, durante il quale le parti sono invitate a trovare una soluzione alternativa (tramite conciliazione o arbitrato).

La clausola di tregua deve essere esplicita. In origine i giuristi tendevano ad attribuirle un potere normativo, cioè efficace nei confronti dei singoli lavoratori. Sin dall’accordo interconfederale del 2011, però, si è stabilito che queste clausole fanno parte del contenuto obbligatorio del CCNL: sono quindi vincolanti per le parti sociali, non per i singoli soggetti da esse rappresentati. La forza giuridica delle clausole di tregua sindacale è stata consolidata dal t.u. rappresentanza, che ha previsto sanzioni pecuniarie e persino penali (nei casi più gravi) per il sindacato che le violi.
In assenza di questa clausola, lo sciopero può essere legittimamente indetto, ovviamente sempre nel rispetto degli interessi collettivi da tutelare (limiti interni), delle prerogative altrui (limiti esterni) e di quanto stabilito dai CCNL (limiti contrattuali). Lo sciopero determina la sospensione del rapporto di lavoro; questa sospensione non è integrale: i diritti e gli obblighi non strettamente connessi all’esecuzione della prestazione rimangono in vita (ad esempio il diritto di assemblea sindacale).

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