Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'inadempimento del contratto può portare alla risoluzione solo se non è di scarsa importanza o non dipende da cause non imputabili al debitore.
  • La legge stabilisce criteri specifici per valutare la rilevanza dell'inadempimento, come nel caso della vendita a rate dove una sola rata non pagata non basta per la risoluzione.
  • È fondamentale distinguere tra inadempimento di obbligazioni principali e accessorie, con diverse conseguenze sulla possibilità di risoluzione del contratto.
  • In assenza di criteri legali specifici, la rilevanza dell'inadempimento è valutata dal giudice secondo l'articolo 1455.
  • La risoluzione per inadempimento può avvenire tramite vie giudiziali o stragiudiziali, con specifiche condizioni da rispettare in entrambi i casi.

Scioglimento del contratto per inadempimento

L’inadempimento legittima la risoluzione del contratto solo nel caso in cui non sia considerato di scarsa importanza o non dipenda da cause non imputabili al debitore. In alcuni casi la stessa legge stabilisce quando l’inadempimento di una parte è di scarsa importanza e non legittima la risoluzione del contratto: nella vendita a rate, ad esempio, non basta il mancato pagamento di una sola rata, a meno che questa superi l’ottava parte del prezzo (art.

1525).
È inoltre necessario distinguere tra inadempimento delle obbligazioni principali e inadempimento delle obbligazioni accessorie: nella locazione di case per abitazione, ad esempio, il mancato pagamento di una mensilità del canone (obbligazione principale) giustifica la risoluzione del contratto; ma il mancato pagamento degli oneri accessori (rimborso delle spese di riscaldamento, di portineria, ascensore ecc.) giustifica la risoluzione solo se ammonta ad una somma pari a due mensilità del canone.
In mancanza di criteri di legge, la rilevanza dell’inadempimento deve essere valutata dal giudice secondo la regola generale dell’art. 1455.
La risoluzione per inadempimento può essere.
- giudiziale: l’art. 1453 attribuisce al contraente la facoltà di agire nei confronti della parte inadempiente chiedendo al giudice di condannarla ad eseguire la prestazione mancata e offrendosi di eseguire la propria se già non l’ha eseguita, oppure può chiedere al giudice la risoluzione del contratto e, contestualmente, di essere esonerato dall’eseguire la propria prestazione o, qualora la abbia già eseguita, di condannare l’altra parte alla restituzione della prestazione ricevuta;
- stragiudiziale: il contraente può intimare tramite forma scritta alla parte inadempiente di eseguire la prestazione entro un dato termine non inferiore a 15 giorni, allo scadere del quale il contratto si considererà risolto di diritto (art. 1454).

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