Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'art. 2932 consente alla parte non inadempiente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non eseguito.
  • Il termine per l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale può essere determinato a data fissa o entro un periodo specifico.
  • La prestazione va eseguita nel luogo stabilito dalle parti, o in mancanza di accordo, secondo le regole dell'art. 1182.
  • Il creditore può accettare l'adempimento da un terzo, anche contro la volontà del debitore, a meno che non vi sia opposizione del debitore.
  • L'adempimento deve essere effettuato nelle mani del creditore o di un suo rappresentante, come indicato nell'art. 1188.

Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale

L'art. 2932 prevede che, qualora il debitore non adempia la prestazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Nel momento in cui viene stipulato un contratto, il termine entro cui l’obbligazione deve essere eseguita può essere determinato a data fissa (termine perentorio) oppure a certo tempo (entro dieci giorni, un mese, un anno, ecc.).

La prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e, qualora esse non abbiano stabilito nulla in proposito, la cosa oggetto della consegna deve essere consegnata nel luogo in cui l’oggetto si trova, l’eventuale pagamento di una somma di denaro deve avere luogo nella dimora del creditore e, infine, ogni altra obbligazione deve essere estinta nella dimora del debitore (art. 1182).
In generale, la prestazione deve essere adempiuta dal debitore. L’art. 1180, dispone tuttavia che, qualora il creditore non abbia interesse a che la prestazione sia direttamente eseguita dal debitore, essa può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, fatto salvo il caso in cui il debitore abbia manifestato la sua opposizione. Fra l’interesse del creditore a ricevere comunque la prestazione e quello del debitore ad evitare che altri adempiano in sua vece, è favorito l’interesse del primo. Il debitore può evitare l’adempimento altrui eseguendo personalmente la prestazione. Un terzo può essere indotto ad adempiere una prestazione altrui per ragioni morali o economiche. Il creditore che riceve l’adempimento del terzo può surrogarlo nei diritti che ha verso il debitore (art. 1201). Anche colui che è incapace di intendere o di volere è abilitato ad adempiere una prestazione; il debitore che paghi a un creditore incapace non è invece liberato a meno che non provi che quanto ha pagato è stato dato a vantaggio dell’incapace (art. 1190). In generale, come disposto dall’art. 1188, l’adempimento deve essere compiuto nelle mani del creditore o di un suo rappresentante (quest’ultima ipotesi è la più frequente: si pensi, ad esempio, all’usuale pagamento della spesa fatto ai cassieri o ai commessi).

Domande da interrogazione

  1. Cosa prevede l'articolo 2932 in caso di inadempimento contrattuale?
  2. L'articolo 2932 prevede che, se il debitore non adempie la prestazione, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

  3. Dove deve essere eseguita la prestazione contrattuale se le parti non hanno stabilito un luogo specifico?
  4. Se le parti non hanno stabilito un luogo specifico, la prestazione deve essere eseguita nel luogo in cui si trova l'oggetto della consegna, il pagamento di una somma di denaro deve avvenire nella dimora del creditore, e ogni altra obbligazione deve essere estinta nella dimora del debitore.

  5. È possibile che un terzo adempia una prestazione contrattuale al posto del debitore?
  6. Sì, l'articolo 1180 dispone che, se il creditore non ha interesse che la prestazione sia eseguita direttamente dal debitore, essa può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, a meno che il debitore non abbia manifestato la sua opposizione.

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