Concetti Chiave
- La legge 1369 del 1960 prevedeva responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori, con una sanzione penale per violazioni.
- Attualmente, il decreto legislativo 276 del 2003 impone una sanzione civile in caso di somministrazione irregolare, con la possibilità di costituire un rapporto di lavoro tramite sentenza.
- Il lavoratore può chiedere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2932 del Codice Civile.
- I contratti di appalto possono essere rinnovati, consentendo il subentro di un nuovo appaltatore senza interruzioni, in linea con la legge e i contratti collettivi.
- La somministrazione irregolare sostituisce il concetto di interposizione fittizia, esponendo chi la pratica alle sanzioni civili previste dalla normativa attuale.
Indice
Responsabilità solidale e parità di trattamento
La legge. 1369 del 1960 prevedeva la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori. Accanto a questi elementi, però, se ne affiancava un altro, in seguito abrogato: si trattava della regola relativa alla parità di trattamento, che cercava di evitare il ricorso all’appalto o al subappalto per mere finalità di riduzione dei livelli retributivi.
Sanzioni e giurisprudenza attuale
In caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di appalto, la legge del 1960 prevedeva l’irrogazione di una sanzione penale. Oggi, però, il decreto legislativo 276 del 2003 prevede la sola sanzione civile, che consta della costituzione del rapporto di lavoro in seguito alla sua creazione fittizia. Il lavoratore coinvolto, dipendente del falso appaltatore, potrà rivolgersi al giudice per chiedergli l’emissione di una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2932 del Codice Civile.
Quest’ipotesi rappresenta una delle rare circostanze in cui il rapporto di lavoro non scaturisce dalla conclusione di un regolare contratto, bensì da un’imposizione giurisprudenziale.
Somministrazione irregolare e sanzioni
A differenza di quanto avveniva fino al 1960, oggi non si parla più di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro, bensì di somministrazione irregolare: colui che utilizza l’attività di appalto in modo irregolare è esposto all’irrogazione della sanzione civile.
La possibilità di richiedere l’emissione della sentenza sottostà al termine di decorrenza di 60giorni.
Rinnovo e trasferimento nei contratti
I contratti di appalto prevedono sempre un termine, che però allo scadere possono essere rinnovati: l’oggetto rimane lo stesso, ma la scadenza viene prorogata. Nell’ambito del rinnovo del contratto di appalto può aver luogo il trasferimento della qualifica di appaltatore da un soggetto a un altro. Quest’ultimo acquista dal precedente appaltatore gli strumenti e i rapporti di lavoro necessari per eseguire la determinata attività oggetto dell’appalto. La legge e i contratti collettivi favoriscono il subentro senza interruzione.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità solidale prevista dalla legge del 1960?
- Quali sono le sanzioni attuali per la somministrazione irregolare?
- Cosa accade al termine di un contratto di appalto?
La legge 1369 del 1960 prevedeva la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori, insieme alla regola della parità di trattamento per evitare la riduzione dei livelli retributivi.
Oggi, la somministrazione irregolare è soggetta a sanzioni civili, e il lavoratore può richiedere una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro entro 60 giorni.
Al termine di un contratto di appalto, è possibile il rinnovo con la proroga della scadenza e il trasferimento della qualifica di appaltatore a un altro soggetto, favorendo il subentro senza interruzione.