Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La procedura sanzionatoria negli enti pubblici può concludersi con l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione entro 120 giorni, ridotti a 30 giorni in caso di falsa attestazione delle presenze.
  • Se vi è sospetto di reato, la sanzione deve essere accompagnata da una denuncia al Pubblico Ministero o da una segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti.
  • In caso di sanzione disciplinare, gli atti del procedimento devono essere inviati anche all'Ispettorato per la funzione pubblica.
  • Nel settore pubblico, l'impugnazione della sanzione può avvenire solo in sede giudiziaria, mentre i contratti collettivi possono prevedere conciliazioni preventive.
  • La mancata osservanza dell'iter procedurale per contestare l'addebito rende nulla la sanzione disciplinare, mentre altre violazioni procedurali non comportano nullità.

Indice

  1. Esiti della procedura sanzionatoria
  2. Impugnazione della sanzione
  3. Differenze tra lavoro privato e pubblico

Esiti della procedura sanzionatoria

L’attuazione della procedura sanzionatoria all’interno degli enti pubblici può avere due esiti diversi:

- irrogazione della sanzione o archiviazione del procedimento: il procedimento di regola deve concludersi entro 120 giorni dal momento in cui è stato contestato l’addebito. Esso può terminare con la sua archiviazione o con l’irrogazione della sanzione. In caso di falsa attestazione delle presenze il procedimento deve invece concludersi entro 30 giorni. L’irrogazione della sanzione può (e in alcuni casi deve) essere affiancata dalla denuncia del fatto al Pubblico Ministero (se vi è il fumus di un reato) o dalla segnalazione alla procura regionale della Corte dei Conti (se sussistono gli estremi di una responsabilità contabile). Gli atti del procedimento debbono essere trasmessi, altresì, all’Ispettorato per la funzione pubblica.

Impugnazione della sanzione

A prescindere dall’irrogazione della sanzione o dall’archiviazione del procedimento, il lavoratore imputato può impugnare la sanzione:

- impugnazione della sanzione: a differenza di quanto accade nel lavoro privato, in quello pubblico l’impugnazione della sanzione può avvenire solo dinanzi al giudice. I contratti collettivi possono solo prevedere procedure di conciliazione (preventive all’adozione della sanzione) che possono concludersi con un patteggiamento, per effetto del quale la sanzione concordata tra le parti non è impugnabile.

Differenze tra lavoro privato e pubblico

In generale, la violazione dell’iter richiesto per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento determina la nullità dell’eventuale sanzione disciplinare; diversamente, la violazione di altri termini non dà luogo a nullità.

In sintesi, dunque, è possibile affermare che lavoro privato e pubblico prevedono numerose differenze per ciò che attiene all’esercizio del potere disciplinare e alla procedura sanzionatoria che ne consegue.

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