Concetti Chiave
- La giurisprudenza italiana mostra intolleranza verso chi non rispetta i valori pubblici, come evidenziato nel caso contro esponenti della Lega nord.
- C'è un dibattito sull'opportunità di riferirsi a un moderno ordine costituzionale piuttosto che al tradizionale concetto di ordine pubblico.
- L'ordine costituzionale non dovrebbe diventare repressivo verso opinioni dissenzienti, nonostante la tutela dei valori costituzionali.
- La pluralità della Costituzione repubblicana non supporta l'imposizione di un pensiero unico, anche se legato ai suoi valori fondamentali.
- Differenza tra hate speech e hate crimes: i secondi sono azioni delittuose motivate da odio, punibili con aggravio di pena.
Indice
Intolleranza e giurisprudenza italiana
Nel corso degli anni, la giurisprudenza italiana ha delineato un atteggiamento di intolleranza nei confronti di chi non rispetta i valori pubblici e la pubblica quiete. Sono temi su cui si è aperta una discussione anche sulla stampa in occasione del processo, seguito da condanna confermata in cassazione, a carico di alcuni esponenti della Lega nord, fra cui l’allora sindaco di Verona Flavio Tosi, per una campagna di protesta contro i campi rom (cass. pen., sez. IV, 10 luglio 2009, n. 41819). Secondo parte della dottrina, tale previsione sarebbe costituzionalmente legittima perché diretta a tutelare la dignità delle minoranze etniche o razziali, e quindi funzionale alla salvaguardia della cornice pluralista dell’odierna società multiculturale. Con questa giustificazione, non legata alla tutela della dignità e onorabilità della singola persona (limite soggettivo che trova altre forme di tutela penale), sembra dunque riproporsi un’interpretazione ideale dell’ordine pubblico (limite oggettivo). Infatti, attraverso la sanzione penale si imporrebbe pur sempre ai consociati il rispetto dei valori dell’ordinamento, a prescindere dalla tutela della quiete pubblica.
Ordine pubblico e costituzionale
Poiché i valori di cui si richiede rispetto coincidono con le istanze che caratterizzano lo stato costituzionale, ci si può domandare se non sia opportuno fare riferimento, piuttosto che a una categoria di antico sapore come l’ordine pubblico, a un più moderno ordine costituzionale. La risposta può essere positiva purché l’ordine costituzionale non assuma un carattere potenzialmente repressivo delle opinioni dissenzienti. Fare propaganda – anche per motivi abietti – contro questo o quel valore costituzionale (l’unità della Repubblica, la pari dignità delle persone, il valore della famiglia, l’eguaglianza fra i sessi e così via) può legittimamente giustificare una fattispecie di reato che incida sulla libera manifestazione del pensiero? Nel dare una risposta bisogna tenere conto che la Costituzione repubblicana, proprio perché pluralista (e perché ha scelto di non dare vita a una democrazia protetta), non può certo pretendere di imporre una sorta di «pensiero unico», anche se riferito ai valori in essa incorporati.
Hate speech e hate crimes
Dall’hate speech devono essere tenuti distinti gli hate crimes, altra categoria descrittiva coniata dal diritto anglosassone per indicare le azioni delittuose (non le opinioni o gli scritti) commesse «per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso» (art. 3 del d.l. 122/1993, che punisce tali azioni con un aggravio di pena, attualmente ancora non previsto in caso di reati motivati da omofobia o transfobia).
Domande da interrogazione
- Qual è l'atteggiamento della giurisprudenza italiana nei confronti di chi non rispetta i valori pubblici?
- Qual è la differenza tra hate speech e hate crimes secondo il testo?
- È possibile giustificare la limitazione della libera manifestazione del pensiero per proteggere i valori costituzionali?
La giurisprudenza italiana ha mostrato intolleranza verso chi non rispetta i valori pubblici e la pubblica quiete, come evidenziato nel caso di alcuni esponenti della Lega Nord condannati per una campagna contro i campi rom.
L'hate speech riguarda opinioni o scritti discriminatori, mentre gli hate crimes sono azioni delittuose commesse per motivi di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso, punite con un aggravio di pena.
La Costituzione repubblicana, essendo pluralista, non può imporre un "pensiero unico" anche se riferito ai valori costituzionali, quindi la limitazione della libera manifestazione del pensiero deve essere valutata con attenzione per evitare un carattere repressivo.