Concetti Chiave
- La nozione di principio fondamentale non è rigida né universale, come affermato dalla Corte costituzionale.
- La definizione di principi fondamentali della materia non è ancora risolta né dalla dottrina né dalla giurisprudenza.
- In alcuni campi, il legislatore può delegare a norme integrative per definire specifiche tecniche, evitando il dettaglio legislativo diretto.
- Tali norme integrative sono considerate parte del principio fondamentale, non semplici norme di dettaglio.
- I principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano risultano coerenti con le disposizioni della carta costituzionale.
Indice
Principi fondamentali e giurisprudenza
La Corte costituzionale ha affermato che la nozione di principio fondamentale «non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità» (sent. 50/2005). Cosa si debba intendere per principi fondamentali della materia è questione non definitivamente risolta né in dottrina né in giurisprudenza.
Ruolo del legislatore statale
La giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che vi sono campi ove la scelta di principio compiuta dal legislatore statale deve essere completata con una disciplina che richiede particolari cognizioni tecniche. Il legislatore in tali ambiti può far rinvio ad atti integrativi e affidare ad essi «il compito di individuare le specifiche caratteristiche della fattispecie tecnica che… mal si conciliano con il diretto contenuto di un atto legislativo» (sent. 11/2014).
Norme integrative e principi fondamentali
Proprio per questo tali atti non devono essere considerati come «norme di dettaglio», bensì come norme poste a integrazione di un principio fondamentale (sent. 121/2012). Ad esempio la disciplina statale che rimette a decreti ministeriali l’approvazione di talune norme tecniche per le costruzioni costituisce «chiara espressione di un principio fondamentale» (sent. 125/2017).
In sintesi, in base a quanto affermato dalla Corte costituzionale, è possibile sostenere la congruità dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano a quanto sancito dalle disposizioni della carta costituzionale.