Concetti Chiave
- Il riposo settimanale garantisce 24 ore consecutive ogni 7 giorni, solitamente in coincidenza con la domenica, per un totale di 35 ore consecutive di riposo settimanale.
- La contrattazione collettiva può derogare a questa norma, anche in peius, come previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 66/2003.
- In caso di violazione del diritto al riposo, il lavoratore può richiedere un risarcimento per danni, solitamente liquidati in via equitativa.
- Nonostante le radici cristiane, sono previste eccezioni per il lavoro domenicale, soprattutto nel settore dei servizi.
- Il lavoro domenicale è considerato di maggiore qualità e può richiedere una compensazione specifica, indipendentemente dal riposo in altri giorni.
Il riposo settimanale
I vari riposi previsti dalla normativa lavoristica (giornaliero, settimanale, annuale), e, a monte, dall’art. 36, c. 2 e 3, Cost., configurano limiti inderogabili alla estensione temporale della prestazione lavorativa. Ma essi configurano, altresì, un diritto di natura assoluta (la cui violazione dà origine, per la giurisprudenza, anche ad una responsabilità extracontrattuale), posto a tutela della salute fisica e psichica del lavoratore, così come della libertà di questi di disporre del proprio tempo.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni. Così dispone, infatti, l’art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003: “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7”. Ciò per un totale di 24+11 ore, cioè 35 ore consecutive di riposo ogni settimana. Si aggiunge, peraltro, che “il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”. Il regime della media vale anche nel riposo settimanale.Si deve considerare, inoltre, la facoltà di deroga, anche in peius, della norma in discorso, che è attribuita alla contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, dall’art. 17 del d.lgs. n. 66/ 2003 (5). In caso di lesione del diritto al riposo, il lavoratore è abilitato a richiedere il risarcimento dei danni (biologici, esistenziali ecc.) patiti, che i giudici tendono a liquidare, in genere, in via equitativa. Una distinta questione è quella della coincidenza o no del riposo settimanale con la domenica. Nel dibattito che ha preceduto l’emanazione del decreto era stata ventilata, in omaggio all’ethos multiculturale, l’abolizione di questa regola. Ma le radici cristiane dell’Europa hanno — in questo caso — prevalso, e il principio per cui il riposo settimanale deve coincidere, “di regola”, con la domenica, già contenuto nell’art. 3, c. 1, della legge n. 370/1934 e nell’art. 2109, c. 1, c.c., è stato ribadito dall’art. 9, c. 1, del d.lgs. n. 66/2003. D’altra parte, se la Corte di Giustizia europea aveva ritenuto illegittima l’originaria previsione della direttiva che faceva coincidere il riposo settimanale con la domenica, in precedenza la stessa Corte aveva riconosciuto la libertà dei legislatori nazionali sulla materia. Sono previste, peraltro, numerose eccezioni nelle quali il lavoro domenicale è consentito, in particolare nel settore dei servizi. L’art. 9 nulla dice del trattamento retributivo per il lavoro prestato di domenica. Secondo un orientamento della giurisprudenza, essendo socialmente più penoso, tale lavoro è da ritenersi di maggiore “qualità” (art. 36, c. 1, Cost.), per cui merita di essere compensato in modo specifico, a prescindere dalla fruizione del riposo in altro giorno della settimana.
Domande da interrogazione
- Qual è il diritto fondamentale del lavoratore riguardo al riposo settimanale?
- Come viene calcolato il periodo di riposo settimanale secondo la normativa?
- È possibile derogare al diritto al riposo settimanale?
- Qual è la posizione della giurisprudenza sul lavoro domenicale?
Il lavoratore ha diritto a un periodo di riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola in coincidenza con la domenica, cumulabile con le ore di riposo giornaliero per un totale di 35 ore consecutive.
Il periodo di riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni, permettendo una certa flessibilità nella sua applicazione.
Sì, la contrattazione collettiva, anche territoriale o aziendale, può derogare alla norma sul riposo settimanale, anche in peius, come previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 66/2003.
La giurisprudenza ritiene che il lavoro domenicale, essendo socialmente più penoso, debba essere compensato in modo specifico, indipendentemente dalla fruizione del riposo in un altro giorno della settimana.