Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • I diritti collettivi dei lavoratori, come il diritto di sciopero e la libertà sindacale, sono riconosciuti dalla CEDU come diritti fondamentali, indipendentemente dalle leggi nazionali.
  • L'Unione Europea adotta una definizione generica di "lavoratore" che include tutti i soggetti, ignorando l'inquadramento giuridico specifico di ciascun paese.
  • I diritti riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo si integrano direttamente nella definizione comunitaria di lavoratore, garantendo prerogative legislative a livello europeo.
  • Le direttive dell'Unione Europea coprono aspetti cruciali come la sicurezza sul lavoro, l'orario di lavoro e la previdenza, implementate gradualmente nei paesi membri.
  • In Italia, queste direttive sono state recepite nel tempo, come evidenziato dal decreto legislativo 81 del 2008, che integra la sicurezza dei lavoratori nell'ordinamento interno.

Diritto del lavoro secondo la CEDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che i diritti collettivi (diritto di sciopero, organizzazione e libertà sindacale) devono essere riconosciuti a tutti i lavoratori, a prescindere dalle statuizioni nazionali. Si tratta infatti di diritti fondamentali della persona, riconducibili all’articolo 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
i diritti riconosciuti ai lavoratori, dunque, vengono riconosciuti in base al solo fatto di rientrare nella definizione generica offerta dall’Unione europea, a prescindere quindi dall’inquadramento giuridico.

Il fatto che la fattispecie sia definita in termini molto ampi e generici incentiva la realizzazione di questo obiettivo. In sostanza, il diritto comunitario agisce inversamente rispetto al nostro diritto nazionale: mentre noi individuiamo prima la fattispecie e scegliamo poi quale disciplina applicarle, l’Unione europea ha fornito una fattispecie generica e inclusiva, riconducendo ad essa tutti i lavoratori a prescindere dall’inquadramento giuridico.

In definitiva, è possibile affermare che i diritti riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sono direttamente integrabili nella definizione generica di lavoratore offerta a livello comunitario. Tutti i soggetti che vi rientrano possono godere delle prerogative loro riconosciute dal legislatore europeo, in particolare per ciò che attiene l’applicazione delle principali direttive adottate dall’Unione in ambito lavoristico. Gradualmente, esse sono state accolte e recepite negli ordinamenti interni degli stati membri: ciò è avvenuto, secondo tempistiche spesso non molto celeri, anche in Italia.
Esse concernono diverse tematiche: sicurezza dei lavoratori, integrata nel nostro ordinamento tramite il decreto legislativo 81 del 2008 (Testo unico sulla sicurezza); orario di lavoro, definito in modo preciso dopo diversi anni di silenzio legislativo; previdenza contributiva, specificata in modo sempre più dettagliato ed equo.

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