Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 2113 del Codice civile considera non valide rinunce e transazioni su diritti inderogabili dei lavoratori, siano essi subordinati o parasubordinati.
  • L'invalidità non è rilevabile d'ufficio; il lavoratore deve impugnare entro sei mesi, ma può interrompere il termine con un atto scritto al datore di lavoro.
  • L'azione giudiziale è necessaria per annullare rinunce o transazioni e rivendicare i diritti invalidati.
  • Il termine semestrale per impugnare varia: inizia dalla stipula per accordi post-lavoro, o dalla cessazione del rapporto per accordi in corso di lavoro.
  • Diritti oggetto di rinunce o transazioni devono essere concretamente maturati; pattuizioni su diritti futuri sono nulle secondo la giurisprudenza.

Rinunce e transazioni sui diritti del lavoratore subordinato

L’articolo 2113 del Codice civile definisce «non valide» le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi (fonti eteronome).
L’invalidità evocata dal suddetto articolo non è rilevabile d’ufficio dal giudice: il comma 2 dispone che «l’impugnazione della rinuncia o della transazione deve essere proposta entro un termine di decadenza di sei mesi». Il decorso, però, può essere interrotto facilmente: è sufficiente l’invio al datore di lavoro di un atto scritto anche non stragiudiziale (una lettera).
L'azione giudiziale è invece necessaria quando il lavoratore intende conseguire l'annullamento della rinuncia o della transazione al fine di rivendicare il diritto oggetto dell’atto invalido.
Il dies a quo del termine semestrale è calcolato secondo due modalità distinte:
1) se la rinuncia o la transazione sono state stipulate successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, il termine decorre dal giorno in cui queste hanno avuto origine;
2) al contrario, se la stipulazione di rinuncia o transazione è avvenuta a rapporto ancora in corso, il termine decorre a partire dalla cessazione del rapporto. Tale previsione tutela il dipendente, il quale versa in una situazione di soggezione che può trattenerlo dal rivendicare i propri diritti, perché il datore considererebbe l’impugnazione come un atto di ostilità.
Il frutto del tentativo di conciliare queste esigenze è la disciplina di cui all’art. 2113, c.c., che si applica alla rinuncia (un negozio unilaterale, esclusivamente dismissivo) e alla transazione (un contratto, definito e disciplinato dagli art. 1965 ss., c.c.) che hanno ad oggetto diritti del lavoratore subordinato (e parasubordinato), derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (restano esclusi, quindi, i diritti previsti mediante contrattazione individuale).

L’avere a oggetto “diritti” deve intendersi nel senso che questi debbono essere stati (almeno secondo l’assunto del lavoratore) concretamente maturati (com’è maturato, ad es., il diritto alla retribuzione per le prestazioni di lavoro effettuate sino ad un dato giorno). Eventuali pattuizioni individuali su diritti definibili, ma soltanto per chiarezza esplicativa, come futuri, insomma concernenti un rapporto ancora da iniziare o il futuro svolgimento di un rapporto in atto, sono infatti da considerarsi, secondo la giurisprudenza (che applica in questo, coerentemente, il principio dell’inderogabilità in peius), radicalmente nulle, ergo al di fuori dell’ambito precettivo della norma in esame.

Domande da interrogazione

  1. Qual è l'effetto dell'articolo 2113 del Codice civile sulle rinunce e transazioni dei diritti del lavoratore?
  2. L'articolo 2113 del Codice civile stabilisce che le rinunce e le transazioni sui diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi sono «non valide».

  3. Come può un lavoratore impugnare una rinuncia o una transazione considerata invalida?
  4. Il lavoratore deve proporre l'impugnazione entro sei mesi, e il termine può essere interrotto inviando un atto scritto al datore di lavoro. Se si desidera l'annullamento, è necessaria un'azione giudiziale.

  5. Quando inizia a decorrere il termine semestrale per l'impugnazione?
  6. Il termine decorre dal giorno della stipulazione se avvenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro, o dalla cessazione del rapporto se la stipulazione è avvenuta durante il rapporto di lavoro.

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