Concetti Chiave
- La riforma costituzionale del 2012 ha introdotto vincoli all'autonomia finanziaria di regioni e enti locali, imponendo l'equilibrio dei bilanci secondo i vincoli dell'UE.
- Articolo 119 modificato: il debito per spese di investimento è consentito solo con piani di ammortamento e rispetto dell'equilibrio di bilancio regionale.
- Articolo 117 rivisto: l'armonizzazione dei bilanci pubblici è diventata competenza esclusiva dello Stato.
- Le regioni e gli enti locali devono garantire la sostenibilità del debito pubblico, come stabilito dalla modifica all'articolo 97 della Costituzione.
- La legge 243/2012 ha attuato le nuove disposizioni costituzionali, coinvolgendo sia le regioni ordinarie che quelle a statuto speciale nel coordinamento della finanza pubblica.
Indice
Conseguenze della riforma costituzionale
La riforma costituzionale attuata nel 2012 ha determinato conseguenze rilevantissime sotto diversi profili, in particolare per quanto riguarda la legge di bilancio e le risorse economiche degli enti regionali e locali. Gli orientamenti giurisprudenziali (v. riassuntivamente sentt. 64 e 141/2016) hanno trovato conferma nella riforma della Costituzione approvata nel 2012: essa, oltre che sull’art. 81, è intervenuta sullo stesso art. 119 ponendo ulteriori vincoli all’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali.
Modifiche agli articoli della Costituzione
Al primo comma si è specificato che l’autonomia finanziaria deve svolgersi «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci» e che regioni ed enti locali «concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»; al sesto comma si è aggiunto che il ricorso all’indebitamento per finanziare spese di investimento è possibile soltanto «con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio». È stato modificato anche l’art. 117: l’«armonizzazione dei bilanci pubblici», che prima era materia concorrente abbinata al coordinamento finanziario, è diventata materia di competenza esclusiva dello Stato. Inoltre, le regioni e gli enti locali, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, secondo la modifica all’art. 97 Cost., sono tenuti non solo ad assicurare l’«equilibrio dei bilanci», ma a farsi carico della «sostenibilità del debito pubblico». La l. 243/2012, approvata ex art. 81.6 Cost., ha dato attuazione alle nuove disposizioni costituzionali (artt. 9-12: v. sent. 88/2014).
Coordinamento della finanza pubblica
Il coordinamento della finanza pubblica riguarda tanto le regioni ordinarie quanto quelle a statuto speciale. I principi fondamentali fissati dalla legislazione statale nell’esercizio di tale competenza si applicano anche alle regioni speciali in quanto «funzionali a prevenire disavanzi di bilancio» e «preservare l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche», nonché «a garantire l’unità economica della Repubblica», come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli europei (v. sentt. 154/2017 e 103/2018).
Domande da interrogazione
- Quali sono stati i principali cambiamenti apportati dalla riforma costituzionale del 2012 riguardo l'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali?
- Come è stata modificata la competenza sull'armonizzazione dei bilanci pubblici con la riforma del 2012?
- Qual è l'obbligo delle regioni e degli enti locali in merito alla sostenibilità del debito pubblico secondo la riforma del 2012?
La riforma ha imposto che l'autonomia finanziaria si svolga nel rispetto dell'equilibrio dei bilanci e che regioni ed enti locali contribuiscano a rispettare i vincoli economici e finanziari dell'UE. Inoltre, il ricorso all'indebitamento per spese di investimento è consentito solo con piani di ammortamento e rispetto dell'equilibrio di bilancio.
L'armonizzazione dei bilanci pubblici, che era materia concorrente, è diventata di competenza esclusiva dello Stato, secondo la modifica dell'art. 117.
Le regioni e gli enti locali, come tutte le pubbliche amministrazioni, sono tenuti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e a farsi carico della sostenibilità del debito pubblico, in linea con la modifica all'art. 97 della Costituzione.