Concetti Chiave
- Il Titolo II dello Statuto dei lavoratori garantisce ai lavoratori il diritto di creare o aderire a sindacati nei luoghi di lavoro, senza ostacoli da parte del datore di lavoro.
- Gli articoli 15 e 16 vietano discriminazioni sindacali, rendendo nulli i patti che subordinano l'occupazione all'adesione o meno a un sindacato.
- L'articolo 15 proibisce atti discriminatori basati su motivi politici, religiosi, sessuali e linguistici, oltre a quelli sindacali.
- Le pratiche discriminatorie possono includere il conferimento di benefici a lavoratori che non aderiscono a sindacati, una pratica vietata dall'articolo 16.
- Il datore di lavoro deve trattare in modo equo i dipendenti in condizioni simili, con sanzioni amministrative per la violazione dell'articolo 16.
Statuto dei lavoratori - Titolo II
Il titolo secondo dello Statuto dei lavoratori è dedicato alle libertà sindacali. Esso è aperto dall’art. 14, che riconosce ai lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro o di aderire a quelle già esistenti. L’imprenditore non può ostacolare l’esercizio di queste prerogative.
Gli artt. 15 e 16 prevedono il divieto di attuare condotte discriminatorie per ragioni sindacali. In particolare, l’art.
L’ultimo comma dell’art. 15 vieta di dar vita a patti e atti discriminatori del il lavoratore per motivi politici, religiosi, sessuali, linguistici, ecc.
La discriminazione di carattere sindacale può essere perpetrata non solo privando il dipendente di particolari benefici ma, in modo più infido, attribuendo riconoscimenti e forme di compenso ai lavoratori che tengano un determinato comportamento. Questa condotta condizionerebbe inevitabilmente la libertà sindacale di questi ultimi: si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il datore di lavoro scelga di attribuire un lauto benefit a chi, tra i suoi dipendenti, non si iscriva a un sindacato.
Questa pericolosa tendenza è stata vietata dall’art. 16 dello Statuto, che impedisce al datore di lavoro di concedere trattamenti economici collettivi di maggior favore aventi carattere discriminatorio. Si definiscono tali tutti i benefici continuativi o occasionali che avvantaggiano un gruppo di lavoratori individuati o individuabili.
Ovviamente, ciò non vuol dire che tutti i lavoratori devono essere trattati allo stesso modo, bensì che il datore deve trattare in maniera eguale i dipendenti che si trovano nella medesima condizione. A differenza dell’art. 15, il 16 non prevede la nullità del patto o atto collettivamente discriminatorio. Il datore è punito con una mera sanzione amministrativa il cui ammontare è stabilito dal giudice.
Domande da interrogazione
- Quali diritti sindacali sono riconosciuti ai lavoratori dallo Statuto dei lavoratori?
- Cosa prevede l'articolo 15 riguardo alla discriminazione sindacale?
- Quali misure sono previste dall'articolo 16 per contrastare la discriminazione economica collettiva?
Lo Statuto dei lavoratori riconosce ai lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali nei luoghi di lavoro o di aderire a quelle già esistenti, senza che l'imprenditore possa ostacolare queste prerogative.
L'articolo 15 sancisce la nullità di qualsiasi patto o atto che subordina l'occupazione di un lavoratore alla sua adesione o meno a un'organizzazione sindacale e vieta atti discriminatori basati su motivi sindacali, politici, religiosi, sessuali, linguistici, ecc.
L'articolo 16 vieta al datore di lavoro di concedere trattamenti economici collettivi di maggior favore aventi carattere discriminatorio, punendo tali atti con una sanzione amministrativa stabilita dal giudice.