Concetti Chiave
- La Corte costituzionale ha riconosciuto l'obbligo costituzionale di riequilibrio della rappresentanza di genere nelle liste elettorali.
- La sentenza 49/2003 legittima l'uso di quote di genere per promuovere la parità nelle elezioni, come sperimentato nelle elezioni europee.
- Il sistema della doppia preferenza di genere, introdotto dalla sent. 4/2010, richiede agli elettori di votare un uomo e una donna per evitare l'annullamento della seconda preferenza.
- Le leggi successive hanno esteso la doppia preferenza di genere alle elezioni comunali, europee e regionali per migliorare la parità di genere.
- Le normative impongono limiti alla percentuale di candidati dello stesso sesso nelle liste e regolano l'ordine di lista per garantire la rappresentanza equilibrata.
Riequilibrio giuridico della rappresentanza di genere
Nel nostro ordinamento, la maggior parte delle sentenze legate al principio di uguaglianza attiene al disequilibrio della rappresentanza di genere. In materia, la Corte costituzionale è intervenuta tramite la sentenza 49/2003, in cui ha affermato che:
- le disposizioni costituzionali fanno del riequilibrio della rappresentanza di genere un vero e proprio obbligo;
- la legislazione elettorale può, e deve, perseguire tale fine;
- è necessario introdurre delle disposizioni che impongano la presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi.
Queste devono esser tali da incidere sulla realizzazione dell’obiettivo costituzionale del riequilibrio.Con questa sentenza la Corte ha legittimato espressamente le quote (poi sperimentate nelle elezioni per il Parlamento europeo: v. l. 90/2004). Successivamente, con la sent. 4/2010 la Corte ha riconosciuto come legittimo il sistema della doppia preferenza di genere previsto nella legge elettorale della Regione Campania: ossia l’obbligo per l’elettore, in caso di espressione di entrambe le preferenze, di indicare un candidato uomo e una candidata donna, con annullamento della seconda scelta se riferita a persona dello stesso sesso della prima.
La doppia preferenza di genere è stata poi prevista dalla l. 215/2012 per le elezioni comunali, dalla l. 65/2014 per le elezioni europee, dalla l. 20/2016 per le elezioni regionali. Inoltre, tutte queste leggi e la stessa l. 165/2017 per la Camera e il Senato dettano norme per la composizione delle liste, imponendo limiti alla percentuale di candidati dello stesso sesso che possono essere inseriti nelle liste, e anche norme sull’ordine di lista dei candidati dell’uno e dell’altro sesso.