Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • Le collaborazioni eterorganizzate sono ora soggette alla disciplina della subordinazione, non più coordinate dal committente.
  • Per mantenere l'autonomia, il coordinamento nella co.co.co è limitato all'individuazione del risultato atteso, mentre l'esecuzione è autonoma.
  • La legge 533/1973 equipara alcuni diritti dei lavoratori autonomi a quelli subordinati, come la rivalutazione automatica dei crediti di lavoro.
  • I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto a un'assicurazione pensionistica e a protezioni come l'iscrizione all'Inail e l'indennità di maternità.
  • È prevista un'indennità di disoccupazione (DIS-COL) per i collaboratori coordinati e continuativi, a carico dell'Inps.

Indice

  1. Assoggettamento delle collaborazioni
  2. Caratteristiche della co.co.co
  3. Estensione delle norme sostanziali
  4. Ulteriori forme di tutela

Assoggettamento delle collaborazioni

L’assoggettamento delle collaborazioni eterorganizzate alla disciplina della subordinazione, previsto dall’articolo 2 del d.lgs. 81/2015, ha costretto i giuristi a ridefinire le caratteristiche salienti della co.co.co, la quale non può più essere coordinata dal committente, dal momento che collaborazione eterocoordinata equivale a collaborazione eterorganizzata.

Caratteristiche della co.co.co

Per poter restare nel campo dell’autonomia, la co.co.co deve limitare il coordinamento fra committente e prestatore al momento dell’individuazione del risultato atteso dalla collaborazione, che ovviamente deve essere effettuata in base alle esigenze manifestate dal committente. Per quanto riguarda il momento esecutivo della collaborazione, invece, esso deve essere gestito dal collaboratore in autonomia organizzativa.

Estensione delle norme sostanziali

Oltre a equiparare il lavoro autonomo e subordinato sul piano processuale, la legge 533/1973 estese l’efficacia di alcune norme sostanziali proprie del diritto del lavoro subordinato ai collaboratori coordinati e continuativi:

- l’art. 429.3 c.p.c., che prevede la regola della rivalutazione automatica dei crediti di lavoro, in caso di mancato soddisfacimento tempestivo degli stessi;

- l’art. 2113 c.c., che ha esteso la disciplina su rinunce e transazioni anche ai lavoratori autonomi.

Ulteriori forme di tutela

Con il passare del tempo, inoltre, ai collaboratori coordinati e continuativi sono state riconosciute ulteriori forme di tutela:

1) un’assicurazione pensionistica obbligatoria presso la gestione separata Inps, che prevede il versamento di contributi gravanti per due terzi sul committente e per un terzo sul professionista;

2) l'obbligo di iscrivere il collaboratore all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Inail;

3) le medesime modalità di corresponsione della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti (emissione della busta paga e prelievo dell'imposta);

4) un'indennità di maternità a carico dell'Inps, per i periodi di congedo di maternità obbligatoria e di congedo parentale (la somma viene pagata anche se la lavoratrice continua a lavorare);

5) un’indennità di disoccupazione (DIS-COL) a carico dell’Inps.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le caratteristiche principali della co.co.co secondo la normativa attuale?
  2. La co.co.co deve limitare il coordinamento tra committente e prestatore al momento dell'individuazione del risultato atteso, mentre l'esecuzione deve essere gestita autonomamente dal collaboratore.

  3. Quali norme sostanziali del diritto del lavoro subordinato sono state estese ai collaboratori coordinati e continuativi?
  4. La legge 533/1973 ha esteso l'efficacia di norme come l'art. 429.3 c.p.c. sulla rivalutazione automatica dei crediti di lavoro e l'art. 2113 c.c. su rinunce e transazioni.

  5. Quali ulteriori forme di tutela sono state riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi?
  6. Sono state riconosciute tutele come l'assicurazione pensionistica obbligatoria, l'iscrizione all'assicurazione contro infortuni e malattie professionali, modalità di corresponsione della retribuzione simili ai lavoratori dipendenti, indennità di maternità e disoccupazione.

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