Concetti Chiave
- Le sanzioni amministrative mirano a punire comportamenti illeciti e sono imposte da autorità amministrative, non giurisdizionali.
- Esse si distinguono dalle sanzioni penali poiché non incidono su diritti fondamentali quali libertà personale o di movimento.
- Le sanzioni possono essere pecuniarie, interdittive o disciplinari, ciascuna con specifiche conseguenze per il destinatario.
- Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è avviato d'ufficio e include il principio del giusto procedimento e ampie possibilità di difesa.
- Altri atti della pubblica amministrazione includono accordi privati, atti di controllo e operazioni materiali non impugnabili in sede giudiziaria.
Indice
Caratteristiche delle sanzioni amministrative
- Punire comportamenti illeciti. Caratteristica: irrogate da un’autorità amministrativa e non giurisdizionale
- Come gli atti ablatori: effetti restrittivi verso il destinatario
- Diversamente dagli atti ablatori: intento punitivo verso il destinatario
- Funzione: tutelare il rispetto del diritto, sanzionando le violazioni.
- Differenza rispetto alle sanzioni penali: le sanzioni amministrative non possono incidere su diritti fondamentali del privato (libertà personale o di movimento ad es.)
Tipologie di sanzioni amministrative
- Sanzioni pecuniarie: determinano il sorgere di un’obbligazione pecuniaria
- Sanzioni interdittive: impediscono l’esercizio di un diritto
- Sanzioni disciplinari: per i pubblici dipendenti
- Procedimento a iniziativa d’ufficio (principio del giusto procedimento e molte possibilità di difesa per l’interessato)
- Obbligo di motivazione
Accordi e atti delle amministrazioni
- Accordi tra amministrazioni o con i privati, che difettano del carattere dell’unilateralità
- Atti di esercizio di poteri privati da parte delle amministrazioni, compresi quelli relativi al rapporto di impiego del personale
- Atti di controllo della corte dei conti, che non sono impugnabili davanti al giudice amministrativo
- Atti esternati oralmente, la cui emanazione non richiede un procedimento e non sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.
- Operazioni materiali