Concetti Chiave
- Nel diritto romano, la prestazione è il contenuto dell'obbligazione, e può consistere nel dare, fare o prestare, con obblighi come trasferire proprietà o compiere azioni specifiche.
- La prestazione deve essere possibile; se impossibile, non può sorgere l'obbligazione. L'impossibilità può essere fisica o giuridica.
- Illiceità della prestazione si verifica quando essa non è conforme all'ordine pubblico o ai buoni costumi, sia per l'oggetto che per la causa.
- Una prestazione è illecita per l'oggetto se l'azione promessa è intrinsecamente illegale, mentre è illecita per la causa se la motivazione dello scambio è contraria alla legge.
- La stipulazione illecita può essere formalmente valida ma neutralizzabile da un pretore attraverso un'exceptio.
Indice
La prestazione nell'obbligazione romana
Nel mondo romano, la prestazione costituiva il contenuto (substantia) dell’obbligazione. Essa presenta un contenuto e delle caratteristiche.
Il contenuto consiste nel dare, fare e prestare. Dare allude all’obbligo di trasferire la proprietà o di costituire un diritto reale minore; ciò avveniva, ad esempio, nel stipulatio dari o nel legato per damnationem; nella formula dell’actio in personam, il verbo dare viene accostato dal verbo oportere, al fine di indicare che il convenuto è tenuto (oportere) al trasferimento della piena proprietà e del possesso di una cosa corporale (rem dare). Fare allude a compiere una prestazione diversa dal dare e dal qualsivoglia contenuto; il suo esatto contrario è il non fare, cioè l’astenersi dal fare qualcosa. Prestare, invece, è un composto (praes stare) che vuol dire «essere responsabile o stare garante per».
Caratteristiche della prestazione
Come stabilito dall’articolo 1346 del codice civile italiano, la prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile e deve avere carattere o contenuto patrimoniale.
La possibilità della prestazione trova il suo contrario nell’impossibilità a eseguire la suddetta prestazione. Se, addirittura, la prestazione fosse impossibile ab origine, non potrebbe mai sorgere l’obbligazione (stipulatio inutilis). L’impossibilità può avere natura fisica o giuridica: fisica nel caso in cui si richieda una prestazione inattuabile dal punto di vista concreto (come, ad esempio, ricostruire le torri gemelle in 10 minuti); l’impossibilità, invece, è giuridica quando un soggetto è obbligato, ad esempio, a trasferire la proprietà di un bene extra commercium.
La prestazione deve essere anche lecita, cioè conforme all’ordine pubblico e al bonos mores, dunque alle consuetudini.
Illiceità della prestazione
Esistono due distinte tipologie di illiceità: la prestazione può essere illecita per l’oggetto o per la causa.
Promettere a un soggetto 100000 euro affinché egli uccida un terzo, uccidere è l’oggetto della prestazione: esso è un oggetto illecito, dunque la prestazione è illecita per l’oggetto (esempio chiesto all’esame).
Dire, invece, dammi 100000 euro affinché io non ti uccida: in questo caso l’illiceità risiede nello scambio fra il non uccidere e una somma di denaro; ottenere un compenso per il non uccidere a cui chiunque è già tenuto in forza dell’ordinamento giuridico costituisce una prestazione che è illecita per la causa (ad essere illecito, infatti, è lo scambio di denaro per svolgere un’attività per cui è già preposto sulla base di quanto disposto dalla Costituzione).
In questo caso, dunque, l’oggetto (non uccidere) è lecito, mentre la causa è illecita. La stipulatio è formalmente valida per il diritto civile; tuttavia essa può essere neutralizzata dal pretore, che può concedere un’exceptio.
Domande da interrogazione
- Quali sono i contenuti e le caratteristiche principali della prestazione nel diritto romano?
- Cosa si intende per possibilità della prestazione e quali sono le sue implicazioni?
- In che modo la prestazione può essere considerata illecita?
- Qual è il ruolo del pretore in caso di prestazione illecita?
Nel diritto romano, la prestazione è il contenuto dell'obbligazione e consiste nel dare, fare e prestare. Dare implica il trasferimento di proprietà, fare si riferisce a compiere un'azione diversa dal dare, e prestare significa essere responsabile o garante. La prestazione deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile e avere un carattere patrimoniale.
La possibilità della prestazione si riferisce alla capacità di eseguire l'obbligazione. Se la prestazione è impossibile ab origine, l'obbligazione non può sorgere. L'impossibilità può essere fisica, quando la prestazione è concretamente inattuabile, o giuridica, quando è legalmente non eseguibile.
La prestazione è illecita se non conforme all'ordine pubblico e ai bonos mores. Può essere illecita per l'oggetto, come nel caso di un omicidio, o per la causa, come nel caso di ricevere denaro per non compiere un'azione già vietata dalla legge.
In caso di prestazione illecita, il pretore può intervenire concedendo un'exceptio, neutralizzando così la stipulatio formalmente valida per il diritto civile, ma illecita per l'oggetto o la causa.