Concetti Chiave
- Il creditore può avviare un processo esecutivo sui beni del debitore inadempiente, espropriandoli secondo il codice civile.
- I beni del debitore, presenti e futuri, costituiscono la garanzia generica per il creditore, consentendo l'espropriazione per soddisfare il credito.
- In caso di più creditori, vige il principio di parità di trattamento, ma la legge favorisce i creditori con cause legittime di prelazione come privilegi, pegni e ipoteche.
- Il privilegio può essere generale o speciale, con il privilegio speciale che offre un diritto reale di garanzia su beni specifici.
- Tra i diritti di prelazione, il pegno è preferito sul privilegio speciale per mobili, mentre il privilegio speciale sugli immobili precede l'ipoteca.
Indice
Processo esecutivo e espropriazione
Se il debitore non adempie la prestazione, il creditore dopo aver fatto accertare dal giudice l’inadempimento, promuove il processo esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare secondo le norme del codice civile. [Art. 2910 Cod. civ.].
Può agire pretendendo l’esecuzione forzata del suo credito in forma specifica, ma nella maggior parte dei casi la sentenza condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro. La sentenza dà infatti al creditore il diritto di promuovere l’espropriazione dei beni del debitore (venderli per soddisfarsi sul ricavato). I beni in questione possono essere tutti beni presenti e futuri del debitore [art. 2740 Cod. civ.]. Il patrimonio del debitore costituisce quindi la garanzia generica del creditore.
Par condicio creditorum e prelazione
Se vi sono più creditori, tutti hanno lo stesso diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del creditore (par condicio creditorum: parità di trattamento tra i creditori) [art. 2741 Cod. civ.], tuttavia la legge preferisce quelli che godono di una causa legittima di prelazione che sono i privilegi, il pegno e l’ipoteca. Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca periscono, il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione; ma se sono assicurate contro i danni, si ha surrogazione reale, cioè l’assicurazione paga l’indennità ai creditori ognuno secondo l’ordine di preferenza che a ciascuno di loro spetta [art. 2742 Cod. Civ.].
Privilegio e protezione dei crediti
Il privilegio è la prelazione che la legge accorda in considerazione della causa del credito [Art. 2745 Cod. civ.]; i creditori assistiti da privilegio sono preferiti agli altri nella distribuzione dei proventi relativi alla vendita forzata dei beni del debitore. I creditori non investiti da cause di prelazione vengono detti chirografari.
Tra i crediti privilegiati, l’ordine di preferenza è stabilito dalla legge. Tuttavia, una legge del 1975 ha modificato profondamente tutta la materia, mirando ad accordare maggiore protezione ai crediti derivanti da rapporti di lavoro e crediti da essi assimilati.
Tipologie di privilegio e diritti
Il privilegio è generale se riguarda tutti i beni mobili del debitore, è speciale se riguarda determinati beni mobili o immobili [art. 2746 Cod. civ.]. Il privilegio generale non costituisce diritto soggettivo e non attribuisce il diritto di sequela. Il privilegio speciale costituisce un diritto reale di garanzia. Quindi il privilegio speciale sui mobili può essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio [art. 2747 comma 2].
Se la cosa è mobile e il terzo acquirente è in buona fede, si applica l’art 1153.
Il pegno è preferito al privilegio speciale su mobili, il privilegio speciale sugl’immobili è preferito all’ipoteca [art. 2748 Cod. civ.].
Domande da interrogazione
- Qual è il processo che il creditore deve seguire se il debitore non adempie alla prestazione?
- Cosa succede se ci sono più creditori nei confronti dello stesso debitore?
- Qual è la differenza tra privilegio generale e privilegio speciale?
- Come viene stabilito l'ordine di preferenza tra i crediti privilegiati?
Se il debitore non adempie, il creditore deve far accertare l'inadempimento dal giudice e poi può promuovere il processo esecutivo sui beni del debitore per espropriarli secondo le norme del codice civile.
Se ci sono più creditori, tutti hanno lo stesso diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del debitore, ma la legge preferisce quelli con una causa legittima di prelazione come privilegi, pegno e ipoteca.
Il privilegio generale riguarda tutti i beni mobili del debitore e non costituisce diritto soggettivo, mentre il privilegio speciale riguarda determinati beni mobili o immobili e costituisce un diritto reale di garanzia.
L'ordine di preferenza tra i crediti privilegiati è stabilito dalla legge, con una particolare attenzione ai crediti derivanti da rapporti di lavoro, come modificato da una legge del 1975.