Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La Convenzione di Ginevra del 1956 disciplina il trasporto terrestre internazionale, applicandosi a trasporti su strada onerosi tra Paesi diversi.
  • L'applicazione della Convenzione è subordinata alla presenza di un accordo tra le parti, come indicato nell'articolo 6 della CMR.
  • Il vettore ha responsabilità rigorose per perdita, avaria e ritardo delle merci, secondo l'articolo 17 della Convenzione.
  • La convenzione si applica automaticamente salvo diversa volontà delle parti coinvolte nel contratto di trasporto.
  • Le esenzioni dalla responsabilità del vettore sono limitate e seguono una regolamentazione rigida.

Indice

  1. Convenzioni internazionali sul trasporto
  2. Applicazione della Convenzione di Ginevra
  3. Responsabilità del vettore secondo la CMR

Convenzioni internazionali sul trasporto

Oltre che dalle fonti interne, il trasporto è disciplinato anche da Convenzioni internazionali. Per ciò che riguarda il trasporto terrestre, la fonte internazionale di riferimento è la Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR). I presupposti per la sua applicazione sono indicati all’articolo 1 della Convenzione stessa. Occorre che:

- il trasporto sia eseguito su strada mediante l’utilizzo di mezzi terrrestri (treni, camion, veicoli, automobili, ecc.);

- deve trattarsi di un trasporto a titolo oneroso;

- il trasporto deve essere internazionale (luogo di partenza e di destinazione devono essere situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno deve far parte della Convenzione.

Applicazione della Convenzione di Ginevra

Gli studiosi si sono chiesti se, in presenza dei tre requisiti sopraindicati, la Convenzione debba trovare necessariamente e obbligatoriamente applicazione. La soluzione al quesito è stata individuata dall’articolo 6 della Convenzione di Ginevra, il quale stabilisce che la fonte si applica salvo patto contrario (salva, cioè, diversa volontà delle parti).

In sostanza, l’applicazione della Convenzione di Ginevra è subordinata alla volontà delle parti.

Responsabilità del vettore secondo la CMR

L’articolo 17 della CMR stabilisce che il vettore è responsabile in tre ipotesi. Egli risponde di:

- perdita delle merci;

- avaria dei beni trasportati;

- ritardo nel trasporto sulla base di quanto stabilito dal contratto.

La disciplina relativa al regime di responsabilità che grava sul vettore, dunque, è estremamente rigorosa sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale. Le ipotesi che consentono al vettore di liberarsi da responsabilità non sono molte e rispondono a una regolamentazione molto rigida.

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