Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • In età classica romana, la reputazione del debitore era protetta, e offendere la sua onorabilità poteva costituire ingiuria, permettendo al debitore di utilizzare l'actio iniuriarum contro il creditore.
  • I fideiussori potevano beneficiare delle eccezioni personali del debitore, riflettendo l'importanza della sfera personale del debitore nella protezione giuridica.
  • Il fideiussore aveva il diritto di regresso tramite l'actio mandati contraria, suggerendo che l'obbligazione di garanzia fosse accessoria a quella principale.
  • La novella 4 di Giustiniano era poco applicata a causa della sua natura indiscriminata, mancando di dettagli processuali e distinzione tra casi.
  • La fideiussio indemnitatis papinianea limitava la libertà del creditore, stabilendo che l'obbligazione del garante era subordinata al mancato pagamento del debitore principale.

Indice

  1. Il rispetto del debitore
  2. Diritti del fideiussore
  3. Norme giuridiche e garanzie

Il rispetto del debitore

In età classica, il creditore doveva sempre tener conto della rispettabilità e dell’onore del debitore. A tal proposito si è espresso Gaio nel passo D. 47.10.19, che riguarda il caso in cui, sebbene il debitore si dichiari pronto a pagare il suo debitore, il creditore si rivolge direttamente ai fideiussori, con la chiara intenzione di ledere l’immagine del debitore. In tal caso, essendo offesa la reputazione di onestà e correttezza negli affari del debitore, si aveva ingiuria verso quest'ultimo, per la quale egli poteva esperire nei confronti del creditore l’actio iniuriarum. Un altro intervento a favore del debitore principale può essere individuato nell'estensione al garante delle eccezioni del debitore che si fondano su un fatto attinente alla sfera personale di quest'ultimo.

Diritti del fideiussore

Bisogna tuttavia tener conto di un ulteriore elemento: il fideiussore godeva di un diritto di regresso nei confronti del debitore. Nel caso in cui il garante avesse assolto un debito in luogo del debitore principale, egli poteva pretendere la reintegrazione del patrimonio speso esperendo nei confronti del debitore l’actio mandati contraria. Questa particolare caratteristica relativa al rapporto tra debitore principale e garante mette in luce il probabile carattere accessorio dell’obbligazione di garanzia. Questo elemento non è accertato: sembra tuttavia improbabile che, concedendo al garante l’actio mandati contraria nei confronti del debitore principale, la garanzia non fosse considerata elemento accessorio dell’obligazione cui era riferita; l’azione di regresso, dunque, era probabilmente fondata su un rapporto dipendente (accessorio) dal vincolo obbligatorio principale.

Norme giuridiche e garanzie

Allentatisi i cardini della società faccia a faccia, nella quale correttezza e lealtà erano considerati doveri di per sé vincolanti, si sentì l’esigenza di intervenire dal punto di vista normativo. Dalla novella 4 di Giustiniano è possibile desumere solo poche informazioni: la norma non aveva avuto applicabilità a causa del suo contenuto lacunoso; Essa, infatti, non aveva distinto tra caso e caso, non era entrata nei particolari processuali; si trattava dunque di una norma indiscriminata e diseguale. Nella prassi, l'antica norma era stata preceduta da una soluzione papinianea, la fideiussio indemnitatis, utile per limitare la libera electio del creditore. Essa, infatti, definiva «sussidiaria» la posizione del garante, stabilendo che l’obbligazione del garante era subordinata a una specifica condizione: il mancato pagamento da parte del debitore principale.

Domande da interrogazione

  1. Qual era l'importanza dell'onore del debitore nel diritto romano classico?
  2. Nel diritto romano classico, l'onore e la rispettabilità del debitore erano considerati fondamentali. Il creditore doveva rispettare l'immagine del debitore, e qualsiasi azione che potesse ledere la sua reputazione, come rivolgersi ai fideiussori senza necessità, poteva essere considerata un'ingiuria, permettendo al debitore di esperire l'actio iniuriarum contro il creditore.

  3. Qual era il ruolo del fideiussore nel rapporto con il debitore principale?
  4. Il fideiussore aveva un ruolo accessorio rispetto al debitore principale, con il diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo. Se il fideiussore pagava il debito al posto del debitore, poteva richiedere la restituzione tramite l'actio mandati contraria, evidenziando la natura subordinata della sua obbligazione.

  5. Come si è evoluta la normativa riguardante la posizione del garante?
  6. La normativa si è evoluta per limitare la libertà del creditore di scegliere tra debitore e garante. La fideiussio indemnitatis, una soluzione papinianea, stabiliva che l'obbligazione del garante era sussidiaria, subordinata al mancato pagamento del debitore principale, cercando di garantire equità nel trattamento delle obbligazioni.

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