Concetti Chiave
- Il consiglio di amministrazione è composto da due o più amministratori nominati dall'assemblea dei soci o dallo Statuto della società.
- Gli amministratori del CDA rispondono verso l'assemblea dei soci e i terzi per la gestione societaria.
- I soci possono promuovere un’azione di responsabilità se detengono una quota significativa del capitale sociale.
- I creditori sociali possono agire contro gli amministratori se il patrimonio sociale non soddisfa i loro crediti.
- Singoli soci o terzi possono richiedere il risarcimento per danni causati da atti dolosi o colposi entro 5 anni.
Indice
Composizione del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione di una società è composta da due o più amministratori, designati dall’assemblea dei soci e, con riferimento ai primi amministratori nominati, direttamente dallo Statuto della società. I membri del CDA sono responsabili dinanzi all’assemblea dei soci e ai terzi.
Responsabilità degli amministratori verso i soci
Art. 2393-bis: l’azione di responsabilità può essere direttamente promossa dai soci che detengono un quinto del capitale sociale oppure, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dai soci che ne rappresentano 1/40 o la diversa misura indicata dallo statuto.
Art. 2394: se gli amministratori vengono meno agli obblighi sulla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale ne rispondono nei confronti dei creditori sociali. Questi ultimi possono promuovere l’azione di responsabilità se il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Azioni per danni a soci o terzi
Art. 2395: se gli amministratori compiono atti dolosi o colposi nei confronti di un singolo socio o dei terzi, questi ultimi hanno il diritto di promuovere un’azione per richiedere il risarcimento del danno. L’azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell’atto pregiudizievole.
In generale, gli amministratori rispondono in solido salva poi l’azione di regresso.