Concetti Chiave
- L'articolo 2043 del codice civile italiano definisce l'illecito come un fatto doloso o colposo che causa un danno ingiusto ad altri, obbligando al risarcimento.
- La responsabilità extracontrattuale si distingue dalla responsabilità contrattuale, essendo la prima legata a fatti illeciti e la seconda a inadempimenti contrattuali.
- Elementi oggettivi del fatto illecito includono il fatto stesso, il danno ingiusto e il rapporto di causalità tra di essi.
- Il fatto può essere un'azione o un'omissione, quest'ultima illecita solo se c'era un obbligo giuridico di prevenire il danno.
- Un danno è considerato ingiusto quando lede un interesse altrui che merita protezione secondo l'ordinamento giuridico.
Indice
Definizione di illecito
L’articolo 2043 definisce «illecito» ogni fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto. I fatti illeciti sono inoltre annoverati ex articolo 1173 tra le fonti delle obbligazioni: da essi sorge l’obbligazione di risarcire il danno, cioè un’obbligazione di dare, avente per oggetto il pagamento di una somma di danaro che rappresenta l’equivalente monetario del danno cagionato.
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Tuttavia il risarcimento del danno può derivare anche dall’inadempimento del contratto (art. 1453): per distinguere i due casi, la responsabilità per danni del contraente inadempiente è definita «responsabilità contrattuale o civile», mentre quella per danni cagionati con un fatto illecito è definita «responsabilità extracontrattuale, aquiliana o penale».
Elementi del fatto illecito
Il fatto illecito è costituito da elementi oggettivi e da elementi soggettivi.
Gli elementi oggettivi di cui consta il fatto illecito sono il fatto in sé, il danno ingiusto e il rapporto di causalità tra fatto e danno:
- il fatto è un comportamento umano commissivo (consistente in un fare, come l’uccidere) oppure omissivo (consistente in un non fare, ad esempio il non provvedere alla riparazione del proprio edificio pericolante che per questo causa un danno). Il fatto omissivo è però illecito solo se il soggetto, la cui omissione ha cagionato il danno, aveva l’obbligo giuridico di evitarlo: chi, ad esempio, si accorge che l’edificio del vicino è pericolante e si astiene dall’avvertire il proprietario non risponde del danno che la sua omissione ha cagionato;
- il danno ingiusto consiste nella lesione di un interesse altrui, meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico (danno contra ius). Affinché il danno si possa definire «ingiusto», sarà dunque necessario che esso leda un diritto giuridicamente tutelato.