Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • L'articolo 274 del Codice della Navigazione stabilisce che l'armatore è responsabile per le azioni dell'equipaggio e le obbligazioni del comandante.
  • L'articolo 285 consente all'armatore di limitare il debito al valore della nave, del nolo e dei proventi del viaggio, esclusi i casi di dolo o colpa grave.
  • La convenzione di Londra del 1976 stabilisce la responsabilità condivisa tra armatore e noleggiatore per i danni personali a bordo.
  • La convenzione di Londra prevale sul Codice della Navigazione per le limitazioni dei crediti marittimi, escludendo obblighi imposti al comandante.
  • La convenzione internazionale del 1969, applicata nel 1971, prevede fondi per danni da inquinamento e idrocarburi.

Responsabilità giuridica dell’armatore

La responsabilità dell’armatore si differenzia dalle altre forme di responsabilità per una peculiarità: l’art. 274 c.n. stabilisce che l’armatore è responsabile dei fatti commessi dall’equipaggio, delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per il viaggio o la spedizione. La responsabilità dell’armatore è altresì limitata per le obbligazioni contrattuali. Obblighi diversi, come quello di soccorso e di assistenza, sono imposti al comandante.
L’art.

285 del c.n. prevede che in specifici casi l’armatore possa limitare il proprio debito all’ammontare del valore della nave, del nolo e di altri proventi del viaggio. La disciplina regolamentata dall’articolo 285 non si applica per i danni derivati dal dolo o da colpa grave dell’armatore.
La convenzione di Londra del 1976 pone il limite di responsabilità tra l’armatore e il noleggiatore per ciò che riguarda i danni alle persone: se un soggetto si trova a bordo di una nave o di un galleggiante, la responsabilità deve essere imputata sia ad armatore che a noleggiatore.
Nell’ambito della materia relativa alla limitazione di crediti marittimi, dal punto di vista giurisprudenziale, la convenzione di Londra assume maggior rilievo rispetto al Codice della navigazione poiché ha posto le linee guida per beneficiare della limitazione del debito da parte di armatore e noleggiatore. La convenzione del 1976 esclude inoltre la possibilità di imputare all’armatore gli obblighi imposti al comandante della nave.
Una diversa convenzione internazionale del 1969 tratta il tema relativo ai danni da inquinamento e da idrocarburi. La fonte ha tuttavia trovato concreta applicazione solo nel 1971, tramite una convenzione internazionale che ha disposto lo stanziamento di fondi monetari a favore dei soggetti che hanno subito tali danni.

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