Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La responsabilità dell'armatore per fatti commessi dall'equipaggio è regolata dal codice della navigazione e dalla convenzione di Londra del 1976, che dettagliano le responsabilità per danni durante un viaggio.
  • L'articolo 274 del codice della navigazione stabilisce l'indiretta responsabilità dell'armatore per azioni dell'equipaggio, applicando anche norme del Codice civile sulla responsabilità extracontrattuale.
  • I giudici applicano il concetto di responsabilità aquiliana per danni causati dall'equipaggio, considerando la natura rischiosa della navigazione solo in presenza di sostanze pericolose a bordo.
  • L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, che agisce come rappresentante in contratti necessari per la gestione della nave.
  • Alcuni obblighi, definiti pubblicistici, sono esclusivamente a carico del comandante, come l'obbligo di prestare soccorso, per proteggere gli interessi pubblici.

Indice

  1. Normative sulla responsabilità dell'armatore
  2. Responsabilità indiretta e norme civili
  3. Contratti e obbligazioni del comandante
  4. Obblighi pubblicistici e tutela dell'armatore

Normative sulla responsabilità dell'armatore

La responsabilità dell’armatore è disciplinata da due fonti normative:

- codice della navigazione, che contiene diverse disposizioni di ampio respiro inerenti sia alla figura dell’armatore sia la relativa responsabilità;

- convenzione di Londra del 1976,

Che disciplina in modo estremamente dettagliato la responsabilità dell’armatore. In particolare, la convenzione regolamenta la materia relativa ai danni subiti da un soggetto nel corso di un viaggio. Chi. subisce il danno è titolare di un credito (definito «marittimo»(; l’armatore gli è debitore.

Responsabilità indiretta e norme civili

L’articolo 274 del codice della navigazione stabilisce che l’armatore è responsabile di quanto commesso dall’equipaggio. In capo all’armatore sorge dunque responsabilità indiretta. Per questo motivo, a tal proposito i giudici si riservano la possibilità di. Regolamentare la materia anche tramite l’applicazione di due norme del Codice civile sulla responsabilità extracontrattuale:

- l’articolo 2049, relativo alla responsabilità di padroni e committenti per i fatti commessi dai propri sottoposti;

- l’articolo 2050, che disciplina la responsabilità relativa ai danni derivanti dallo svolgimento di un’attività pericolosa. A tal proposito si sono delineate due diverse concezioni: alcuni studiosi ritengono che la navigazione sia sempre rischiosa a causa dell’imprevedibilità del mare; i giudici, però, tendono ad adottare una soluzione più restrittiva, definendo pericolosa la navigazione solo nel caso in cui sulla nave vengano imbarcate sostanze altamente inquinanti, infiammabili o esplosive.

La responsabilità dell’armatore riguarda anche il trasporto di persone o cose. A tal proposito i giudici tendono ad applicare contestualmente all’articolo 274 del C.n. l’articolo 2051 del c.c. In definitiva, la responsabilità dell’armatore per i danni causati dall’equipaggio può essere considerata aquiliana perché sussiste ove il danno sia stato arrecato al di fuori di un rapporto contrattuale).

Contratti e obbligazioni del comandante

Il secondo comma dell’articolo 274 del C.n. afferma che l’armatore è responsabile anche delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Per poter utilizzare e gestire la nave, l’armatore è tenuto a stipulare diversi contratti necessari, ad esempio, per l’acquisto del carburante e degli strumenti di bordo. Essi possono essere stipulati direttamente dall’armatore o, come accade nella maggior parte dei casi, dal comandante della nave, il quale agisce in qualità di rappresentante dell’armatore. Quest’ultima ipotesi ricorre soprattutto nel caso in cui la nave si trovi in un luogo completamente diverso rispetto a quello in cui a sede l’armatore stesso. L’articolo 274 precisa che il comandante deve «spendere il nome» dell’armatore: ciò farà in modo che in capo a questi sorgano le due forme di responsabilità enucleate dal suddetto articolo (responsabilità relativa ai danni arrecati dall’equipaggio e alle obbligazioni assunte dal comandante della nave). Se la spendita del nome non ha luogo, il contratto produrrà i propri effetti nei confronti del comandante.

Obblighi pubblicistici e tutela dell'armatore

Il Codice della navigazione indica alcuni obblighi di cui l’armatore non può in alcun modo essere chiamato a rispondere poiché questi sono posti a carico del comandante della nave in qualità di capo della spedizione. Essi sono definiti «obblighi pubblicistici» perché posti a tutela degli interessi della collettività (del pubblico).

Un esempio è costituito dall’obbligo di prestare soccorso, che in caso di impossibilità del comandante ricade sul suo sostituto designato.

I costi cospicui dell’attività di navigazione e la grande responsabilità dell’armatore delineata dall’articolo 274 C.n. ha indotto il legislatore ha tutelare la suddetta figura giuridica.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le fonti normative che disciplinano la responsabilità dell'armatore?
  2. La responsabilità dell'armatore è disciplinata dal codice della navigazione e dalla convenzione di Londra del 1976.

  3. In che modo l'articolo 274 del codice della navigazione influisce sulla responsabilità dell'armatore?
  4. L'articolo 274 stabilisce che l'armatore è responsabile per i fatti commessi dall'equipaggio, configurando una responsabilità indiretta.

  5. Quali sono le concezioni riguardanti la pericolosità della navigazione?
  6. Alcuni studiosi ritengono che la navigazione sia sempre rischiosa, mentre i giudici la considerano pericolosa solo con sostanze altamente inquinanti, infiammabili o esplosive a bordo.

  7. Qual è il ruolo del comandante della nave nelle obbligazioni contratte?
  8. Il comandante agisce come rappresentante dell'armatore, stipulando contratti necessari per la gestione della nave, specialmente quando la nave è lontana dalla sede dell'armatore.

  9. Quali obblighi non ricadono sull'armatore secondo il Codice della navigazione?
  10. Gli obblighi pubblicistici, come l'obbligo di prestare soccorso, sono a carico del comandante e non dell'armatore.

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